Dal 2015 il costo dei lavoratori assunti a tempo indeterminato presso l’impresa o il professionista non pesa più sul valore della produzione netta, che costituisce la base imponibile dell’Irap. La nuova deduzione è stata oggetto, con la circolare 22/E/2015, di alcuni chiarimenti da parte dell’agenzia delle Entrate.
Il beneficio spetta – insieme alle altre deduzioni – nei limiti del costo del lavoro effettivamente sopportato. E, in caso di assunzioni a tempo indeterminato per una sola parte d’anno (anche come effetto della conversione di un rapporto a tempo determinato), compete in proporzione al periodo di lavoro “fisso”.
I dati necessari per il calcolo del limite vanno assunti, a nostro parere (ma sarebbe opportuno un chiarimento dell’Agenzia), con il principio di competenza per quanto riguarda le imprese, e con il principio di cassa (ma comprendendo le quote di Tfr maturate) per quanto concerne i professionisti (si veda «Il Sole 24 Ore» dell’11 giugno).
Un’altra problematica riguarda il personale in distacco. Nella circolare 22/E/2015, le Entrate hanno affrontato il tema in maniera differente rispetto al passato (risoluzione 2/Dpf/2008 e circolare 263/1998), e in modo diametralmente opposto a quanto sostenuto per l’ipotesi di somministrazione del personale, dove è chiaro che la deduzione spetta all’impresa utilizzatrice, purché il rapporto che lega il somministratore al dipendente sia a tempo indeterminato.
In riferimento al distacco di personale si è invece affermato che i costi dei dipendenti assunti a tempo indeterminato e in “prestito” andrebbero dedotti dall’impresa distaccante, «con conseguente rilevanza degli importi spettanti a titolo di rimborso». Con la correzione giunta dal provvedimento del 5 maggio scorso, il concetto è ora richiamato anche dalle istruzioni ai modelli.
Resta il dubbio su come debba comportarsi l’impresa distaccataria. Dato per scontato che non dovrebbe subire un aggravio rispetto alla situazione preesistente (perché tutto nasce dall’arrivo di una nuova deduzione), si ritiene che essa possa dedurre il costo del personale in distacco (voce B7 del conto economico, principio Oic 12 paragrafo 58) senza riprenderlo a tassazione nel modello Irap, disapplicando quindi l’articolo 5, comma 3, primo periodo, del Dlgs 446/97.
Gli auspicati chiarimenti dovrebbero anche intervenire su questi aspetti:
■ spettanza delle deduzioni diverse da quella “residuale”;
■ comportamento in caso di distacco di personale a tempo determinato;
■ comportamento quando la distaccante o la distaccataria applicano il metodo retributivo, in quanto ad esempio ente non commerciale (per il passato: circolare 141/1998, paragrafo 3.5.3).
Va infine osservato che la deduzione potrebbe “rimettere in gioco”, rendendole deducibili, quote di costi del personale che tradizionalmente non erano rilevanti ai fini Irap (contribuendo fino al 2014 a formare così la base imponibile), come le indennità forfettarie di trasferta (articolo 51, comma 5, Tuir).
Poiché tali rimborsi concorrono a costituire il «costo del lavoro dipendente» (voce B9a del conto economico, principio contabile Oic 12), appare legittimo ora chiedersi – in assenza di indicazioni delle Entrate – se la deduzione residuale di cui al nuovo comma 4-octies, articolo 11, del Dlgs 446/97 determini, dal 2015, la non partecipazione di questi oneri al valore della produzione, naturalmente limitatamente ai dipendenti a tempo indeterminato.
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