È in vigore da oggi il nuovo Cad – Codice dell’amministrazione digitale come modificato ed integrato dal Dlgs 179/2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Il testo finale del decreto risulta in parte modificato rispetto allo schema approvato in via preliminare dal Governo. Di assoluta rilevanza sono comunque le novità dettate in materia di domicilio e identità digitale, documenti informatici, firme e pagamenti elettronici. L’articolo 61 del decreto 179 delega per questo a un apposito decreto del ministro per la Semplificazione, da adottarsi entro quattro mesi e cioè entro il 14 gennaio 2017, l’aggiornamento e il coordinamento con il nuovo testo normativo delle regole tecniche a oggi vigenti, le quali comunque restano in vigore sino all’adozione del regolamento ministeriale. Risulta perciò espressamente sospeso l’obbligo per le Pa di adeguare i propri sistemi di gestione informatica dei documenti alle regole del Dpcm 13 novembre 2014, operative dal 12 agosto 2016, ma è fatta salva la facoltà delle amministrazioni di adeguarsi anteriormente al decreto, come accaduto per le Entrate con l’adeguamento disposto con nota n. 129255 dell’8 agosto 2016.
La digitalizzazione dei rapporti tra amministrazioni e cittadini si fonda innanzitutto sull’elemento del domicilio digitale definito, dalla nuova lettera n-ter) dell’articolo 1 del Cad, come l’indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato a norma eIdas che consente la prova del momento di ricezione. Il nuovo articolo 3-bis riconosce infatti ai cittadini la possibilità di indicare, al Comune di residenza, un domicilio digitale che costituisce il mezzo esclusivo di comunicazione da parte delle Pa.
A differenza di quanto previsto per imprese e professionisti, la titolarità di una casella di Pec non costituisce un obbligo per i cittadini. Un domicilio digitale sarà comunque messo a disposizione degli iscritti all’Anpr, secondo modalità individuate con decreto ministeriale.
Per digitalizzare i procedimenti, formazione, gestione e conservazione dei documenti devono avvenire in modalità informatica. Lo schema di decreto, modificando l’articolo 21 del Cad, riteneva soddisfatto il requisito della forma scritta di un documento informatico quando sottoscritto con firma elettronica, a prescindere dalla tipologia avanzata, qualificata o digitale utilizzata.
Il nuovo testo del Cad sembra fare sul punto un passo indietro reintroducendo il previgente comma 1 dell’articolo 21 secondo cui il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, soddisfa il requisito della forma scritta ma resta liberamente valutabile in giudizio.
Inoltre ai sensi del comma 2, quando il documento viene sottoscritto con firma elettronica avanza, qualificata o digitale lo stesso ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del Codice civile e quindi forma piena prova sino a querela di falso.
Infine, rispetto al testo dello schema del Cad, non è stata più recepita l’integrazione all’articolo 22, comma 3: non potevano infatti essere disconosciute le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali analogici quando realizzate mediante processi e strumenti tali da assicurare contenuto e forma identici previo raffronto o certificazione di processo.
Il nuovo testo dell’articolo 29 del Cad dispone su qualificazione ed accreditamento di prestatori di servizi fiduciari, gestori di posta certificata e conservatori, demandando a un apposito Dpcm l’individuazione di appositi requisiti, quali un capitale sociale graduato, in ragione dei livelli di servizi offerti, entro il limite massimo di cinque milioni di euro.
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