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Newsletter del 22 Novembre 2016

Srl, chi sottoscrive obbligato all’aumento

Il contratto di sottoscrizione dell’aumento di capitale di una Srl ha natura consensuale e dunque si perfeziona nel momento in cui il socio manifesta la volontà di acquistare le nuove quote. Lo afferma il Tribunale di Roma (presidente Mannino, relatore Bernardo), in una sentenza del 25 agosto.

I fatti risalgono al 2011, quando l’assemblea di una Srl aveva deliberato un aumento di capitale. Una socia aveva comunicato per iscritto l’intenzione di sottoscrivere parte delle quote, ma non aveva poi effettuato il versamento del relativo importo. La Srl ha allora chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di 45mila euro. Ma la socia ha presentato l’opposizione prevista dall’articolo 645 del Codice di procedura civile, eccependo di aver manifestato solo l’interesse a un futuro acquisto, peraltro subordinato all’approvazione di un progetto da parte di una regione. Dal canto suo, la Srl ha dedotto che l’acquisto si era formalizzato con la comunicazione scritta e non era condizionato da alcun evento futuro. Nel respingere l’opposizione al decreto ingiuntivo, il Tribunale ricorda che, in base all’articolo 2481-bis del Codice civile, i sottoscrittori dell’aumento di capitale devono, all’atto della sottoscrizione, versare alla società almeno il 25% della parte di capitale sottoscritta. Secondo i giudici, «la deliberazione di aumento del capitale non è idonea, di per sé, a produrre automaticamente l’effetto modificativo del contratto sociale». A tal fine, infatti, è necessaria la dichiarazione di adesione dei soci, che si manifesta con la sottoscrizione di quote dell’aumento deliberato; si tratta - precisa il Tribunale - di una dichiarazione che «non coincide ed è diversa dalla manifestazione di voto espressa dal socio durante l’assemblea». Il contratto si perfeziona dunque con lo scambio dei consensi del socio sottoscrittore e della società. La deliberazione di aumento del capitale può dunque «configurarsi come una proposta e la sottoscrizione del socio (…) come una accettazione, secondo il classico schema del contratto di natura consensuale»; di conseguenza, il socio sottoscrittore aumenta la propria partecipazione societaria già per effetto della manifestazione di volontà di aderire all’aumento di capitale. Né la natura di contratto consensuale (e non reale) è smentita dall’obbligo di versare, al momento dell’adesione, almeno il 25% del capitale sottoscritto. La contestualità serve, infatti, a dimostrare «la serietà della manifestazione di volontà del socio», e comunque riguarda la fase esecutiva del contratto.

Peraltro, che si tratti di un contratto consensuale si ricava dall’articolo 2444 del Codice civile, che impone agli amministratori di depositare per l’iscrizione nel Registro delle imprese, entro 30 giorni dalla sottoscrizione, un’attestazione che l’aumento del capitale è stato eseguito. Il che, in conclusione, conferma che la sola sottoscrizione è sufficiente a determinare il perfezionamento del contratto.

Nel caso in esame, la Srl aveva dimostrato che, con lettera del dicembre 2011, la socia aveva manifestato la volontà di sottoscrivere 45mila nuove quote, richiamando l’aumento che era stato deliberato dall’assemblea dei soci. La manifestazione era «chiara e inequivoca», tanto più che nella lettera la socia aggiungeva che avrebbe proceduto al relativo versamento «in base alle indicazioni dell’organo amministrativo della società». Né, comunque, la socia aveva condizionato l'efficacia della propria dichiarazione al verificarsi di un evento futuro e incerto. Così il Tribunale ha deciso di confermare il decreto ingiuntivo ottenuto dalla Srl nei confronti della socia.

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