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Newsletter del 22 Dicembre 2016

I rimborsi Iva si fanno in tre

La conversione del Dl 193/2016 porterà con sé l’innalzamento a 30mila euro del limite entro il quale il rimborso del credito Iva è erogabile senza adempimenti aggiuntivi. Né garanzia, quindi, né visto di conformità né attestazioni di solidità patrimoniale, continuità aziendale e regolarità contributiva. La nuova soglia vale per i rimborsi ma non per le compensazioni, e permette di dividere i contribuenti in tre categorie:

  • rimborso “libero” per i crediti annuali (o trimestrali) che non superano il tetto di 30mila euro, anche se chi presenta la richiesta è un soggetto a rischio in base all’articolo 38 bis, comma 4, Dpr 633/72, per esempio una neo-impresa, diversa da una start-up innovativa, in attività da meno di due anni. In questi casi, il recupero dell’eccedenza potrebbe essere ostacolato dalla presenza di carichi pendenti (si veda il paragrafo 2 della circolare 33/E/2016);
  • rimborso di crediti oltre il nuovo tetto con visto di conformità o mediante prestazione di garanzia, per i contribuenti che non rientrano fra i soggetti a rischio. Le richieste vanno corredate dal visto (o dalla sottoscrizione dell’organo di controllo) e dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la contemporanea sussistenza delle condizioni di solidità patrimoniale/immobiliare, continuità aziendale, mantenimento del controllo (per società di capitali) e regolarità contributiva e assicurativa, previste dall’art. 38 bis, comma 3 del decreto Iva;
  • per i contribuenti considerati non affidabili (a rischio) e per quelli che, pur potendolo fare, non dotano la dichiarazione del visto e delle attestazioni, invece, l’unica possibilità di ottenere un rimborso superiore a 30mila euro resta quella della prestazione della garanzia bancaria, assicurativa o in titoli di Stato. In base alle precisazioni della circolare 33/E/2016, tuttavia, non devono prestare la garanzia i contribuenti che abbiano soddisfatto integralmente, anche fruendo di uno degli strumenti di definizione agevolata, la pretesa erariale portata da un avviso d’accertamento o rettifica notificato nel biennio anteriore alla richiesta di rimborso. Secondo le Entrate, inoltre, non sono tenuti alla garanzia neppure i soggetti che chiedono la restituzione di eccedenze Iva maturate durante il periodo di liquidazione, non vertendosi (ancora) in ipotesi di cessazione dell’attività. I soggetti in liquidazione possono quindi chiedere il rimborso attestando le condizioni previste dal comma 3 dell’art. 38 bis.

La modifica dovrebbe operare dai rimborsi emergenti dalla dichiarazione Iva 2016 e dalle istanze (modello TR) relative al credito del I trimestre 2017. In presenza dei presupposti di legge, pertanto, l’eccedenza trimestrale non superiore a 30mila euro è rimborsabile liberamente. Oltre tale importo, la garanzia non serve solo se l’istanza è munita del visto di conformità/sottoscrizione del revisore (e dell’attestazione), la cui apposizione non è necessaria se il TR è presentato ai fini della compensazione orizzontale (circolare 42/E/2016).

Occorrerà invece un chiarimento per capire se sulle richieste di rimborso pendenti e d’importo superiore alla vecchia soglia di 15mila euro la garanzia è dovuta quando il rimborso non supera il nuovo limite. In occasione del precedente innalzamento, la circ. 32/E/2014 aveva precisato che l’importo di 15mila euro si applicava anche ai rimborsi in corso d’esecuzione alla data d’effetto delle nuove disposizioni. Se si seguiranno gli stessi criteri per i rimborsi sotto 30mila euro (da garantire con le vecchie regole), gli uffici non dovrebbero chiedere alcuna garanzia, né i contribuenti ottemperare alla richiesta pervenuta prima dell’entrata in vigore della legge di conversione, restando acquisite solo le garanzie fornite per i rimborsi già erogati.

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