Via libera alla compensazione immediata dei crediti derivanti dalle rettificative a favore in presenza di correzioni contabili di competenza. Sembra questo l’effetto di un emendamento approvato all’articolo 5 del Dl 193/2016, che integra il comma 8-bis,articolo 2, Dpr 322/1998.
Prima del varo del Dl 193/2016 l’Agenzia aveva già sdoganato la possibilità di utilizzare in compensazione il credito emerso a seguito di dichiarazioni rettificative a favore relative a periodi d’imposta antecedenti a quello individuato per l’intervento nel “termine breve” (quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo a quello oggetto di integrazione). La circolare 31/E/2013 aveva infatti illustrato le modalità da seguire per gestire fiscalmente la correzione degli errori contabili commessi nella redazione del bilancio, tenendo conto della necessità di evitare una doppia tassazione e di rispettare la competenza economica. Ipotizzando l’emersione nel periodo «n+3» di un costo di competenza dell’anno N, occorre:
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rilevare la componente economica nell’anno di emersione dell’errore con sterilizzazione della stessa tramite una variazione in aumento in DR;
- imputare la citata componente al periodo di effettiva competenza con rettifica “in house” della dichiarazione originaria;
- riliquidare tutti i periodi d’imposta interessati dalle modifiche tramite la gestione del prospetto contenuto nel quadro RS in modo da trascinare il credito fino all’ultima dichiarazione emendabile nel cosiddetto termine “breve” e conseguente presentazione della correttiva.
Si presenta ora il problema di comprendere come il sistema tracciato con la circolare 31/E si pone rispetto alle modifiche apportate dal Dl 193/2016. Prima dell’emendamento, infatti, le due diverse procedure previste per la rettifiche dichiarative a favore oltre il termine breve in conseguenza di errori contabili, sembrava si ponessero in via alternativa. Con il trascinamento previsto dalla circolare 31/E/2013, infatti, il credito che emerge dalla correzione “interna” della dichiarazione originaria e che in conclusione del processo monitorato nel quadro RS emerge dalla rettificativa inviata telematicamente, è immediatamente fruibile in compensazione. Nel caso in cui, invece, la rettificativa a favore sia gestita emendando la dichiarazione originaria come previsto dal nuovo comma 8-bis, articolo 2, Dpr 322/1998, il credito può essere usato in compensazione in via postergata per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.
Con l’emendamento approvato viene ora previsto che in presenza di errori contabili di competenza, resta sempre ferma l’utilizzabilità immediata in compensazione ex articolo 17 del Dlgs 241/1997 del credito che scaturisce dalla rettificativa. L’inciso, collocato all’inizio del secondo periodo del nuovo comma 8-bis, articolo 2, sembra infatti voglia fissare una regola generale a prescindere dal momento in cui si interviene rispetto alla dichiarazione da emendare (termine breve o termine lungo). In pratica, quindi, in questi casi non opererebbe mai la postergazione dell’utilizzo del credito e ci sarebbe la copertura normativa alla soluzione riconosciuta dalla prassi con la circolare 31/E/2013.
Se è così si tratta di vedere comunque come il sistema di controllo automatizzato potrà riconoscere la genesi del credito senza anomalie che potrebbero condurre ad un avviso bonario.
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