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Newsletter del 17 Febbraio 2017

Corsia ad hoc per trasferire nel gruppo dirigenti extra-UE

In vigore dall’11 gennaio il Dlgs 253/2016, che disciplina le condizioni d'ingresso e di soggiorno di cittadini stranieri, occupati come dirigenti, lavoratori specializzati e lavoratori in formazione, nell’ambito dei trasferimenti intra-societari. Il Dlgs reca le disposizioni necessarie per il recepimento della direttiva 2014/66/Ue del 15 maggio 2014: la cosiddetta direttiva Ict (Intercorporate transfers).

In Italia l’immigrazione dei cittadini stranieri è regolata secondo il principio della programmazione dei flussi. Accanto a questa procedura ordinaria, l’articolo 27 del Testo unico sull’immigrazione (Dlgs 286/1998) prevede la possibilità di assumere, al di fuori delle quote fissate dal decreto flussi, lavoratori appartenenti a specifiche categorie: dirigenti; professori universitari; traduttori e interpreti; artisti e personale artistico e tecnico per spettacoli; sportivi professionisti; giornalisti corrispondenti; infermieri professionali. Successivamente, sempre in attuazione della normativa comunitaria, sono state introdotte agevolazioni specifiche per altre categorie di stranieri quali: volontari (articolo 27-bis); ricercatori (articolo 27-ter) e lavoratori altamente qualificati titolari della Carta blu Ue (articolo 24-quater).

Il Dlgs 253/2016 disciplina espressamente i lavoratori stranieri occupati come dirigenti, lavoratori specializzati e lavoratori in formazione, nell’ambito dei trasferimenti intra-societari. L’articolo 1 introduce due articoli al Testo unico: l’articolo 27-quinques, che disciplina l’ingresso e il soggiorno dei lavoratori stranieri residenti all’estero e l’articolo 27-sexies relativo ai lavoratori già presenti in altro Stato Ue e che vengono successivamente trasferiti dal datore di lavoro in Italia.

Per trasferimento intra-societario si intende il distacco temporaneo di un lavoratore residente extra-Ue in una «entità ospitante» in Italia, di un'impresa stabilita in un Paese terzo o di una impresa collegata ex articolo 2359 del Codice civile. Per entità ospitante si intende la sede, filiale o rappresentanza italiana dell’impresa; è, infine, richiesto che il rapporto di lavoro tra il lavoratore distaccato e l’impresa sia in essere da almeno tre mesi.

Il comma 1 del nuovo articolo 27-quinques individua il campo di applicazione della disciplina che riguarda: i dirigenti; i lavoratori specializzati (la direttiva comunitaria qualifica «personale specializzato» una persona occupata all’interno del gruppo di imprese e in possesso di conoscenze specialistiche indispensabili per il settore di attività, le tecniche o la gestione dell’entità ospitante); i lavoratori in formazione, provvisti di diploma universitario, trasferiti ai fini dello sviluppo della carriera o dell’acquisizione di tecniche o metodi d’impresa. La durata massima del trasferimento è fissata in tre anni per dirigenti e lavoratori specializzati e un anno per tirocinanti.

La domanda di nullaosta all’ingresso deve essere inoltrata dal datore di lavoro allo Sportello unico per l’immigrazione che entro 45 giorni dalla presentazione della richiesta dispone il rilascio o il rigetto del nulla osta. Il nullaosta può essere sostituito da una comunicazione telematica allo Sportello unico dall’entità ospitante, qualora il datore di lavoro abbia sottoscritto con il Viminale un protocollo di intesa.

Una volta ottenuto il nullaosta lo straniero, entro otto giorni dall’ingresso in Italia, presenta allo Sportello unico per l’immigrazione che lo ha rilasciato, la domanda di permesso di soggiorno. Il permesso di soggiorno recante la dicitura «Ict» ha durata pari a quella del trasferimento infra-societario e può essere rinnovato in caso di proroga del distacco temporaneo, previa verifica da parte dello Sportello unico dei presupposti della proroga.

Il titolare del permesso di soggiorno Ict ha diritto al ricongiungimento familiare alle stesse condizioni previste dall’articolo 29 del Testo unico, con la differenza che tale diritto è consentito a prescindere dalla durata del permesso di soggiorno.

L’articolo 27-sexies ha per oggetto la mobilità tra Paesi Ue dei lavoratori stranieri, disciplinando l’ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale di lavoratori già titolari di un permesso Ict rilasciato da un altro Stato membro. Per costoro, in primo luogo, è prevista l’esenzione dal visto di ingresso. Le procedure di ingresso sono differenziate a seconda della durata del soggiorno: per periodi inferiori a 90 giorni (nell’arco temporale di 180 giorni) è sufficiente la presentazione della «dichiarazione di presenza» al Questore; per permanenze superiori si applica la stessa procedura dei lavoratori che fanno il loro primo ingresso nella Ue. Nelle more del rilascio del nullaosta e del permesso di soggiorno recante, in questo caso, la dicitura «mobile Ict» il lavoratore può lavorare. A questi lavoratori si applicano le medesime disposizioni previste per i titolari di permesso Ict in materia di ricongiungimento familiare.

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