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Newsletter del 17 Febbraio 2017

Trasformazione in società semplice senza dichiarazione

La trasformazione da società di persone commerciale (Snc o Sas) in società semplice non determina alcuna interruzione del periodo d’imposta, per cui, in applicazione delle regole di cui agli articoli 170 del Tuir e 5-bis del Dpr 322/98, l’operazione straordinaria (agevolata o meno) non comporta specifici obblighi dichiarativi, ma si presenta un unico modello Redditi al termine dell’ordinario periodo d’imposta. Lo conferma la risposta ad interpello (prot. n. 901-535/2016) resa recentemente dalla Dre Piemonte, fornendo un chiarimento utile sia per chi ha realizzato trasformazioni agevolate nel 2016, sia per chi sfrutterà la riapertura dei termini prevista dal comma 565 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2017.

Sia il Tuir che la disciplina specifica in tema di adempimenti dichiarativi impongono l’interruzione del periodo d’imposta e la duplicazione dei modelli solo in caso di passaggio dal “mondo Ires” a quello “Irpef” e viceversa, situazioni che non si presentano quando una società di persone si trasforma in società semplice. Per cui, come anticipato ne Il Sole 24 Ore dell’11 ottobre scorso, nel caso esaminato (società di persone che si trasforma in società samplice nel corso del 2016) si presenta un unico modello «Redditi SP 2017» (e un unico modello Irap) nei termini ordinari, e a nulla rileva il fatto che l’ente abbia abbandonato, con la descritta operazione, il regime d’impresa, se non per i diversi quadri dichiarativi che andranno compilati prima e dopo la trasformazione.

La conclusione raggiunta può essere estesa anche alle seguenti ipotesi:

  • assegnazione di immobili da società di persone o di capitali (non vi è modifica soggettiva);
  • trasformazione o assegnazione di Snc/Sas seguita dallo scioglimento senza liquidazione (circolare 48/E/2002).

mentre non vale nelle seguenti ipotesi:

  • trasformazione di società di capitali in società semplice (poiché si passa da soggetto Ires a entità non soggetta a tale tributo);
  • trasformazione o assegnazione di Snc/Sas seguita dalla liquidazione della società entro la chiusura del periodo d’imposta.

In questi ultimi due casi, infatti, la trasformazione (prima ipotesi) e la messa in liquidazione (seconda ipotesi) determinano l’interruzione del periodo d’imposta e la necessità di presentare due distinte dichiarazioni dei redditi.

Peraltro, è proprio il caso dell’operazione agevolata in società di persone con successiva messa in liquidazione quello che sta causando i maggiori dubbi agli operatori (si veda il Sole 24 Ore del 2 gennaio scorso), purtroppo non affrontati, dato l’oggetto, dalla risposta ad interpello. Unico 2016 SP, contrariamente all’analogo modello Redditi 2017, non conteneva a quadro RQ il prospetto delle operazioni agevolate e, ricordando che per l’Agenzia è l’indicazione in dichiarazione a perfezionare fiscalmente l’operazione (circolare 26/E/2016), si attendono chiarimenti su come colmare la lacuna. Altrettanto accade alle molte società di capitali che hanno realizzato operazioni straordinarie a costo zero per quanto riguarda l’imposizione diretta, in quanto il costo fiscalmente riconosciuto dei beni coinvolti era inferiore al valore (normale o catastale) prescelto per l’assegnazione. In questa ipotesi, se il 2016 si è chiuso anticipatamente rispetto al 31 dicembre, ma dopo l’operazione straordinaria, andrebbe utilizzato il modello RQ di Unico SC 2016 ma, seguendo le istruzioni, nulla dovrebbe essere compilato, con buona pace della possibilità pratica di perfezionare l’opzione (si veda il Sole 24 Ore del 9 novembre scorso). Problema risolto da un quadro RQ del modello Redditi 2017 più analitico, ma non per chi è stato costretto a utilizzare Unico 2016.

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