Diritto dell'informazione. Quando il sito è di carattere giornalistico
Giovanni Negri
MILANO
Una linea netta di demarcazione tra informazione e comunicazione via blog: in assenza di una normativa specifica, prova a tracciarla la magistratura con una pronuncia subito molto contestata dal popolo della Rete. Rischia così una condanna per stampa clandestina il blogger che non registra in tribunale il proprio sito. Almeno questo è il parere del tribunale di Modica dove il giudice unico ha multato Carlo Ruta per avere pubblicato il giornale di informazione civile «Accade in Sicilia» diffuso sul sito www.accadeinsicilia.net senza avere prima eseguito la registrazione considerata d'obbligo, da parte dell'autorità giudiziaria, per un prodotto del genere.
La notizia della condanna era nota e ha scatenato una ridda di proteste su internet da parte di chi ha visto nel provvedimento della magistratura un attacco alla libertà di espressione attraverso la Rete nella forma di un blog.
Ora, con il deposito delle motivazioni, è possibile avere un'idea più precisa della linea seguita dal giudice nell'interpretare una normativa che è andata via via precisandosi nel tempo, senza però che sia ancora possibile raggiungere un approdo condiviso da parte degli stessi magistrati. Perché, a leggere la sentenza, tutto ruota intorno alla definizione di prodotto editoriale, nozione cruciale per la previsione dell'obbligo di registrazione. Registrazione però che, precisa la sentenza, non costituisce un limite preventivo alla libertà di stampa visto che è esclusa qualsiasi valutazione discrezionale sull'opportunità di consentire o meno la pubblicazione; si tratta invece di un controllo di legittimità formale sulla regolarità dei documenti prodotti.
Ricostruendo l'evoluzione della normativa, il giudice unico ricorda che sino al 2001 l'orientamento giurisprudenziale prevalente prevedeva la necessità del requisito della riproduzione del giornale su supporto cartaceo perché potesse essere considerato prodotto editoriale. Con la legge n. 62 del 2001 le cose cambiano e il concetto di prodotto editoriale si estende sino a comprendere anche i prodotti realizzati su supporto informatico e destinati alla pubblicazione anche con mezzo elettronico. Nella linea sposata dal tribunale di Modica, la norma che accomuna in un sistema unitario i nuovi media ha un valore generale «così da potere affermare l'assoluta equiparabilità di un sito internet a una pubblicazione a stampa, anche con riferimento ad un eventuale sequestro di materiale "incriminato"».
In questa prospettiva devono essere iscritte presso il registro tenuto dai tribunali civili le testate giornalistiche online pubblicate con periodicità «e caratterizzate dalla raccolta, dal commento e dall'elaborazione critica di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale, dalla finalità di sollecitare i cittadini a prendere conoscenza e coscienza di fatti di cronaca e, comunque, di tematiche socialmente meritevoli di essere rese note».
Delineata questa cornice, la sentenza si sofferma sulla natura del blog sottoposto alla sua valutazione per concludere che la sua fisionomia lo fa rientrare tra i «prodotti editoriali» da registrare. Innanzitutto è lo stesso imputato, sottolinea l'autorità giudiziaria, che ha ha definito nella testata la propria pubblicazione come giornale («Accade in Sicilia - Giornale di informazione civile»). Gli articoli pubblicati hanno poi per oggetto fatti di cronaca locale, inchieste giudiziarie, testimonianze dirette, tanto da caratterizzarne il contenuto informativo. Il sito internet, sulla base delle indagini della Polizia postale, veniva poi aggiornato periodicamente e con cadenza pressochè quotidiana.
È vero poi, scrive il giudice, che Carlo Ruta si è difeso sostenendo che il prodotto pubblicato non era un quotidiano ma un semplice blog, da intendere come diario di informazione civile. Però, contesta la sentenza, il blog è uno strumento di comunicazione dove chiunque può scrivere quello che vuole e come tale può essere usato anche per pubblicare un giornale. E allora un blog può anche essere usato come metodo di presentazione di una testata registrata con una sua linea editoriale, con l'obiettivo di coinvolgere il pubblico. Se invece il blog è utilizzato solo come una sorta di "palestra" per l'espressione di libere opinioni sui più svariati argomenti la registrazione, avverte il giudice unico, non è certo necessaria. Nel caso esaminato però risulta all'autorità giudiziaria che prima di pubblicare sul sito «Accade in Sicilia» era necessario contattare Ruta e sottoporre l'articolo alla sua preventiva valutazione in veste, in pratica, di editore responsabile.
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I testi delle sentenze di Modica e di Roma
I limiti
- Tribunale di Modica,
sentenza 8 maggio 2008
L'inottemperanza al predetto obbligo, in applicazione di principi di diritto sopra enunciati, integra il reato di cui all'articolo 16 della legge n. 47/1948.
In ultimo va chiarito che non assume rilevanza, al fine di escludere la penale responsabilità dell'imputato, l'affermazione resa dallo stesso in sede di spontanee dichiarazioni, secondo cui il prodotto dallo stesso pubblicato non fosse un quotidiano, ma semplicemente un "blog" inteso come diario di informazione civile.
Al riguardo giova innanzitutto evidenziare che il "blog" è principalmente uno strumento di comunicazione ove chiunque può scrivere ciò che vuole e come tale può anche essere usato per pubblicare un giornale.
Infatti un "blog" può anche essere utilizzato come metodo di presentazione di un giornale, cioè di una testata registrata con una sua linea editoriale, per coinvolgere il pubblico.
Pertanto diverso può essere l'uso che si fa del blog nel senso che lo si può utilizzare semplicemente come strumento di comunicazione ove tutti indistintamente possono esprime le proprie opinioni sui più svariati argomenti e in tal caso non ricorre certamente l'obbligo di registrazione, ovvero come strumento tramite il quale fare informazione.