Le cessioni e le altre operazioni che possono dare luogo ai redditi diversi in base all'articolo 67 del Tuir (azioni, quote di srl, altre partecipazioni, diritti di opzione eccetera) devono essere indicate nel modello 770 ordinario, quadro SO, anche se dalle cessioni scaturisce una minusvalenza. Lo si desume dalle istruzioni allegate per la compilazione del modello, che va presentato in via telematica entro il 22 agosto.
Chi effettua la compilazione
I soggetti interessati alla compilazione di questo quadro sono i notai, gli altri intermediari professionali, e le società ed enti emittenti che intervengono, anche come controparti, in queste operazioni. I dati sull'operazione da indicare nel quadro SO sono: la causale, l'oggetto, la data, l'ammontare, la quantità, il numero degli intestatari, la percentuale e il codice fiscale del soggetto cointestatario.
Con riferimento alla compilazione del punto 16, va indicato l'ammontare dell'operazione, «espresso in euro alla data indicata nel punto 15, ad esempio: ammontare degli eventuali corrispettivi, differenziali e premi …». Il riferimento generico alla necessità di indicare il corrispettivo induce a ritenere che i dati dell'operazione debbano essere segnalati anche se il contribuente ha realizzato, a seguito della operazione di cessione, una minusvalenza. Tale interpretazione è confermata dalla prima parte delle istruzioni: si precisa che la comunicazione va effettuata per le operazioni «che possono generare redditi diversi di natura finanziaria ai sensi dell'art. 67, comma 1 …» del Tuir. Il "possono" vuol significare la necessità di indicare tutte le operazioni. Ad esempio si consideri il caso di Tizio che ha acquistato una quota di partecipazione di una srl sopportando un costo di 8mila euro e che nel corso del 2010 ha effettuato la cessione della medesima quota di partecipazione a 5mila euro. In questo caso ne è conseguita una perdita (una minusvalenza), ma in corrispondenza del campo 16 deve essere comunque indicato il corrispettivo pari a 5mila. La ratio della segnalazione è quella di rendere possibile i controlli del Fisco: devono essere indicati i dati di tutte le operazioni che "potenzialmente" sono in grado di generare plusvalori tassabili anche se in concreto ciò non si verifica in quanto il risultato derivante dalla vendita è negativo.
Il nodo della quantità
Ulteriori difficoltà riguardano, poi, l'indicazione della quantità oggetto della cessione (punto 17 del quadro SO). La corretta indicazione di tale dato determina la necessità di un'interpretazione affatto agevole. Se per le cessioni di titoli azionari va indicato il numero delle azioni oggetto di cessione, la soluzione non è immediata per le cessioni di quote di una srl. In questo caso non è corretto indicare il numero delle quote cedute.
L'articolo 2468 del codice civile prevede che le quote di partecipazione alle srl «non possono essere rappresentate da azioni» e che «le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento.» (salvo se lo stesso atto costitutivo non dispone, in base al successivo comma 2, diversamente). Ogni socio di una srl sarà sempre titolare di una sola quota che rappresenta una determinata percentuale di partecipazione al capitale sociale. Si consideri, ad esempio, una Srl partecipata da due soci, A al 90% e B al 10%. A è titolare di un'unica quota di partecipazione al 90% e B è titolare di un'unica quota rappresentativa, però, di una partecipazione ai diritti sociali del 10%. Non è corretto indicare nel quadro SO il numero delle quote oggetto di cessione. Infatti, ove si dovesse indicare tale numero, notai e intermediari dovrebbero riportare sempre e solo un'unica quota, ma la soluzione non può essere condivisa.
Andranno tenute distinte le partecipazioni in srl (o società di persone) dai titoli azionari. Il quadro SO dovrà riportare per le cessioni azionarie il numero delle azioni cedute e, per le cessioni di quote di srl, la percentuale di partecipazione al capitale sociale.
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L'adempimento
22 AGOSTO 2011
Quest'anno il modello 770 Ordinario deve essere presentato telematicamente entro il 22 agosto (i versamenti in agenda dal 1° al 20 agosto, infatti, potranno essere effettuati entro il 20 agosto, che si sposta a lunedì 22: il 20 è sabato e il 21 domenica). La presentazione va effettuata direttamente o tramite un intermediario abilitato (professionisti, associazioni di categoria, Caf eccetera). Per la trasmissione telematica diretta occorre utilizzare: il servizio telematico Fisconline, se la dichiarazione riguarda un numero di soggetti non superiore a 20; il servizio telematico Entratel, se la dichiarazione riguarda un numero di soggetti superiore a venti