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Newsletter del 26 Settembre 2011

Sconto sulle sanzioni per chi non usa contante
di Tonino Morina


Chi dirà "addio" alle operazioni in contanti potrà beneficiare di uno sconto sulle sanzioni amministrative. Saranno infatti ridotte alla metà le sanzioni per chi documenterà con strumenti tracciabili, come assegni, bonifici e carte di credito, tutte le operazioni attive e passive effettuate nell'esercizio dell'attività d'impresa, arte o professione. Lo prevede l'emendamento in materia fiscale, presentato dalla maggioranza, al decreto legge 138/2011.
Il taglio delle sanzioni è previsto dal comma 36-vicies ter, inserito all'articolo 2 del decreto, per gli esercenti imprese, o arti e professioni, con ricavi o compensi fino a 5 milioni di euro che per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell'esercizio dell'attività usano strumenti tracciabili. Lo sconto del 50% si applicherà sulle sanzioni in tema di violazioni relative alla dichiarazione delle imposte dirette, dell'Iva e ai rimborsi, nonché per le violazioni degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione e individuazione delle operazioni soggette Iva.
Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa dal 120 al 240% delle imposte dovute, con un minimo di 258 euro; se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da 258 euro a 1.032 euro; essa può essere aumentata fino al doppio nei confronti degli obbligati alla tenuta di scritture contabili.
Se nella dichiarazione è indicato, ai fini delle singole imposte, un reddito imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione dal 100 al 200% della maggior imposta o della differenza del credito; la stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni o deduzioni, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte.
Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale Iva si applica la sanzione dal 120 al 240% dell'ammontare del tributo dovuto per il periodo d'imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione.
Se dalla dichiarazione Iva presentata risulta un'imposta inferiore a quella dovuta, o un'eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante, si applica la sanzione dal 100 al 200% della differenza.
Chi, in difformità della dichiarazione, chiede un rimborso non dovuto o in misura eccedente, è punito con sanzione dal 100 al 200% della somma non spettante. Chi viola gli obblighi sulla documentazione e registrazione di operazioni imponibili Iva è punito con la sanzione fra il 100 e il 200% dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell'esercizio; alla stessa sanzione, commisurata all'Iva, è soggetto chi indica, nella documentazione o nei registri, un'imposta inferiore a quella dovuta.
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