STAMPAINVIARIDUCI TESTOINGRANDISCI TESTO
Newsletter del 24 Ottobre 2011

Studi di settore, categorie compatte contro la stretta
di Andrea Curiat
Giovanni Parente

Un passo indietro rispetto alla stretta delle manovre estive sugli studi di settore. È la richiesta che arriva da imprese e professionisti. L'aumento delle sanzioni e il rischio di accertamento in presenza di uno scostamento del 10% del reddito dichiarato rispetto a quello "ricostruito" rischiano di compromettere i rapporti diplomatici tra fisco e categorie. Una collaborazione che aveva portato a modifiche condivise negli ultimi anni. Certo, ci sono gli indicatori non incoraggianti sul fronte evasione rilevati dall'Agenzia delle entrate. Come ha ricordato il direttore centrale dell'accertamento, Luigi Magistro, i controlli effettuati in tutta Italia stanno portando alla luce i ritocchi artificiosi ai «costi residuali che consentono a molti di aggiustare lo studio per allinearsi sulla carta e fraudolentemente ai redditi presunti». Eppure le ultime norme non convincono affatto i rappresentanti del mondo produttivo.
Gli effetti sulla congruità
Claudio Carpentieri, responsabile politiche fiscali Cna, rileva un gap di coerenza tra il lavoro fatto per «rendere gli studi di settore sempre più affidabili e poi consentire più facilmente all'amministrazione finanziaria di disconoscere la congruità dei ricavi per applicare altri metodi di accertamento non condivisi». Il pericolo è «una disaffezione alla congruità dei ricavi» e – aggiunge - le modalità per raggiungere la fedeltà fiscale «non sono certo quelle di moltiplicare e intensificare le misure di accertamento ex post limitando l'efficacia delle misure di compliace».
Che fare? Antonio Vento, responsabile fiscalità d'impresa di Confcommercio, è chiaro: «È opportuno il ritorno alla normativa precedente. Si è intervenuti sulla materia unilateralmente e peraltro in modo disomogeneo. Abbiamo assistito all'aumento delle sanzioni in caso di mancata comunicazione o di falsificazione nei dati comunicati all'amministrazione e all'eliminazione della norma che obbligava l'amministrazione finanziaria a motivare il proprio comportamento, in presenza di una situazione congrua. Queste modifiche, disattendendo quanto previsto nel nuovo protocollo d'intesa, sono state percepite come una profonda mutazione delle relazioni con l'amministrazione finanziaria».
Andrea Trevisani, direttore della direzione politiche fiscali di Confartigianato, mette in rilievo un problema e suggerisce una proposta: «La notevole mole di dati richiesti può portare a errori in buona fede. Considerata la gravosità della sanzione, il limite del 10% sui redditi accertati è troppo esiguo. È necessario incrementarlo adeguatamente, anche fino al 50 per cento».
Le proposte degli ordini
Sulla stessa linea i professionisti. Roberto D'Imperio, membro del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Cndcec), prevede che «l'inasprimento delle sanzioni non riuscirà a ottenere l'effetto voluto: creare una coscienza "etica" del contribuente per ridurre l'evasione». C'è un peccato originale nelle ultime riforme: «Equiparano gli errori formali a quelli sostanziali - prosegue - e questo aumenta i costi indiretti per imprenditori e professionisti: impiegano più tempo a compilare gli studi di settore che non le dichiarazioni dei redditi». D'Imperio ha un'idea precisa: «Bisogna anche premiare, non solo castigare. Si potrebbero garantire riduzioni e crediti d'imposta a chi ha sempre dichiarato redditi superiori alla media degli studi di settore».
Critico anche Antonio Damascelli, coordinatore della commissione per le problematiche in materia tributaria del Consiglio nazionale forense (Cnf): «L'ingresso dell'accertamento extracontabile basato esclusivamente sugli studi di settore deroga pericolosamente dal principio della necessità di presunzioni gravi, precise e concordanti. Inoltre non si distingue più se le informazioni ritenute inattendibili sono frutto di una scelta oggettiva, artatamente posta in essere dal contribuente, o siano risultato di una plausibile seppur discutibile formulazione del dato».
Marina Calderone, presidente del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, individua ulteriori incognite: «Quel che preoccupa maggiormente è che il fisco possa eccepire l'omissione dello studio poiché non condivide la causa di esclusione indicata dal contribuente, come ad esempio quello del periodo di non normale svolgimento dell'attività». E non è il solo nodo da sciogliere: «C'è da chiedersi se il venir meno della necessità di un'adeguata motivazione in caso di accertamento da studio di settore - conclude Calderone - possa consentire al fisco di evitare un'oggettiva e analitica motivazione che tenga conto delle osservazioni del contribuente in occasione del contraddittorio. Su questo, però, c'è da dubitarne».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il quadro aggiornato

La disciplina sugli studi di settore dopo le manovre estive

1 L'INASPRIMENTO DELLE SANZIONI

01 | L'OMISSIONE DEI DATI RILEVANTI
Scatta la sanzione di 2.065 euro se il contribuente non ha omesso di comunicare dati rilevanti ai fini degli studi di settore e non vi abbia provveduto anche a seguito di specifico invito da parte dell'agenzia delle Entrate
02 | L'AGGRAVANTE DELL'INFEDELTÀ
Sono applicabili le sanzioni dal 150% al 300% delle maggiori imposte, nel caso in cui sia stata omessa le presentazione della comunicazione e, contestualmente, venga rilevata l'infedeltà della dichiarazione presentata ai fini delle imposte dirette, Iva e Irap

03 | LO SCOSTAMENTO
La dichiarazione si considera infedele quando, a seguito della corretta applicazione degli studi, emerge uno scostamento almeno pari al 10% tra il maggior reddito accertato (oppure tra la maggiore Iva accertata o la minora Iva detraibile accertata o rimborsabile) e quanto dichiarato

2 I POTERI DEL FISCO

01|L'ACCERTAMENTO INDUTTIVO
L'Agenzia delle entrate può procedere a un accertamento induttivo nel caso in cui venga rilevata l'omessa o infedele comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore oppure vengano indicate cause di esclusione o di inapplicabilità inesistenti
02|I SOGGETTI CONGRUI E COERENTI
L'agenzia delle Entrate non può procedere a un accertamento analitico-induttivo (di tipo presuntivo) se il contribuente risulta congruo e coerente agli studi di settore (anche a seguito di adeguamento) nell'anno di imposta accertato e in quello precedente e se l'ammontare dei maggiori ricavi/compensi accertati sia - entro il limite di 50mila euro - non superiore al 40% di quelli dichiarati
03|IL LIMITE
La preclusione vale solo per l'accertamento analitico induttivo. Pertanto, l'Agenzia può procedere comunque ad accertamenti di tipo analitico o di tipo induttivo, a prescindere dalla congruità

04|MOTIVAZIONE NON OBBLIGATORIA
In caso di accertamento induttivo nei confronti di un soggetto congruo e, dunque, di ricalcolo del maggiore reddito imponibile sulla base di coefficienti di ricalcolo, l'ufficio non è più obbligato a motivare le ragioni che lo hanno indotto a disattendere le risultanze dello studio di settore

3 I TERMINI DI PUBBLICAZIONE

01|ENTRO FINE ANNO
A partire dal 2012 e per gli anni di imposta successivi, gli studi di settore devono essere pubblicati in Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre dell'anno di imposta nel quale entrano in vigore
02|LE INTEGRAZIONI
Le eventuali integrazioni andranno pubblicate entro il 31 marzo dell'anno successivo: ad esempio, per l'anno di imposta 2012 gli studi dovranno essere pubblicati in Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre 2012 mentre le "aggiunte" entro il 31 marzo 2013

A CURA DI Rosanna Acierno


 
 Semplifica la gestione delle spese di business
Richiedi le Carte Supplementari per i tuoi collaboratori. Potrai snellire la gestione amministrativa, grazie a un unico strumento di pagamento per tutte le spese professionali e, in più, evitare scomodi anticipi di contante.

Scopri di più

 American Express Viaggi
Il sito viaggi di American Express ti offre tante opportunità di viaggio, hotel, noleggi auto e voli anche multi destinazione con le più importanti compagnie aeree.

Scopri di più

 Con American Express l'amicizia premia!
Invita i tuoi colleghi e amici a richiedere Carta American Express: per ognuno di loro che diventerà Titolare, riceverai fino a 25.000 punti Membership Rewards®.
Più ne presenti, più ti potrai premiare.

Scopri di più