Il mediatore immobiliare risponde del danno al cliente se gli fa sottoscrivere un preliminare garantendo la libertà dell'immobile che invece è gravato da un'ipoteca. Il professionista, infatti, deve agire con correttezza nell'adempimento dell'incarico e fornire informazioni adeguate e verificate. Lo ha affermato la Seconda sezione civile della Cassazione con la sentenza 19095/2011, che ha respinto il ricorso di un mediatore pugliese nei confronti di una cliente.
La donna si è rivolta al tribunale spiegando di aver stipulato un preliminare di vendita per l'acquisto di un fondo rustico e di essersi servita della mediazione dell'agenzia immobiliare del convenuto versando all'atto della sottoscrizione del negozio una parte del prezzo alla venditrice a titolo di caparra e una somma al mediatore come onorario.
Al momento della stipula dell'atto definitivo sono però arrivate sgradite sorprese dal momento che il notaio ha riscontrato che il bene era gravato da un'ipoteca giudiziale. Di fronte a questa circostanza la donna ha quindi presentato denuncia per truffa all'autorità giudiziaria nei confronti del mediatore per averla indotta in modo pressante a concludere l'accordo garantendole altresì la piena libertà dell'immobile da pesi e vincoli.
In sede civile la ricorrente ha, invece, chiesto il rimborso di quanto versato al mediatore e il risarcimento dei danni subiti. Il professionista, a sua volta, si è difeso chiamando in giudizio la proprietaria del terreno e affermando di aver garantito che l'immobile era libero sulla base di dichiarazioni rese per iscritto dalla venditrice.
Il tribunale ha respinto la domanda dell'acquirente ma la sentenza è stata riformata in appello e ha trovato conferma definitiva in sede di legittimità. I giudici in particolare hanno affermato che il mediatore non è tenuto, in mancanza di un incarico particolare, a svolgere, nell'adempimento della sua prestazione, specifiche indagini di natura tecnico giuridica che competono normalmente al notaio. Tuttavia, l'incaricato è comunque tenuto a un «obbligo di corretta informazione secondo il criterio della media diligenza professionale», che comprende anche l'obbligo di comunicare le circostanze a lui note o comunque conoscibili con la comune diligenza che si richiede al mediatore e, in negativo, il divieto di fornire informazioni su circostanze che non abbia controllato. Ed è proprio questo basarsi solo sulle dichiarazioni della venditrice, conclude la Corte, che determina una sua responsabilità professionale «correlata alla violazione dell'obbligo di corretta informazione» al cliente.
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