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Newsletter del 25 Giugno 2012

Il contratto «giusto» tra avvocati e clienti
di Paola Parigi


Si diffondono i contratti tra clienti e avvocati. Stanno infatti diventando indispensabili anche per l'assistenza in giudizio, tradizionalmente regolata dal "mandato alla lite", disciplinato in tutto e per tutto dal Codice civile, sotto il profilo sia della responsabilità del professionista per errori, negligenza o imperizia, sia delle obbligazioni del cliente.
Ora, con l'abolizione delle tariffe professionali, dell'affermazione della liceità del patto di quota lite, e, soprattutto, dell'introduzione dell'obbligo di preventivo scritto quando richiesto dal cliente, viene sollecitata una nuova prassi contrattuale per la disciplina delle condizioni economiche dell'incarico professionale che, in caso di difesa in giudizio, dovrà affiancare il mandato alla lite. Mentre, in caso di assistenza stragiudiziale, la prassi di sottoscrivere un incarico che regoli anche gli aspetti economici – pur non così diffusa – è già nota e utilizzata da tempo, per esempio, nei rapporti con la Pubblica amministrazione.
Trasparenza e prova
I vantaggi che derivano dal contratto sono principalmente la trasparenza tariffaria, la tracciabilità fiscale e l'efficacia probatoria del credito per il professionista. Ma come redigerlo? Lo schema contrattuale che può essere utilizzato non è particolarmente problematico. Le principali difficoltà riguardano la determinazione del compenso e dei costi, molto difficili da prevedere.
Sia che venga stipulato come un accordo bilaterale, sia che venga concluso come accettazione di una proposta (preventivo), dal punto di vista della natura giuridica, il contratto è un incarico per prestazione d'opera intellettuale. Il vincolo che lega le parti è molto forte e fragile al tempo stesso. Infatti l'elemento (causa), su cui si fonda il rapporto è la fiducia riposta dal cliente nel professionista o nel suo studio: se la fiducia si dovesse esaurire, il contratto potrebbe cadere con una semplice revoca. Tuttavia, per gli incarichi di assistenza continuativa, si potranno disciplinare durata e risoluzione anticipata prevedendo un congruo preavviso che tuteli anche il professionista.
L'assenza di tariffe preoccupa l'avvocato per la difficoltà di valutare preventivamente i compensi, ma il contratto lo tutela perché stabilisce nel quantum specifico l'obbligazione del cliente e costituisce una prova scritta del credito in caso di suo inadempimento. Viene meno, di fatto, la necessità di affrontare il complesso e oneroso procedimento di opinamento delle notule da parte dell'Ordine di appartenenza (vale a dire il giudizio di congruità dell'Ordine, necessario per ottenere il pagamento).
Il professionista, oltre a formulare un preventivo se richiesto, deve, in base al decreto legge 1/2012, «rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico». Il contratto dovrà dunque contenere non solo il "prezzo" nel suo ammontare finale, ma anche gli elementi che ne hanno consentito la determinazione, così da reggere a una eventuale contestazione. Questa norma consente in pratica di non predeterminare il totale del prezzo in un momento in cui questo calcolo è impossibile, ma di legarlo all'effettiva attività, a fronte di una descrizione chiara e inequivocabile di un meccanismo di calcolo.
Patto di quota lite
La comune interpretazione del contratto di patrocinio come fonte di un'obbligazione di mezzi e non di risultato ha risentito dell'introduzione del patto di quota lite. Se di obbligazione di mezzi si tratta, bisogna definire qual è il risultato a cui soggiace la determinazione del compenso: tra le attività poste in essere dall'avvocato e le conseguenze che queste avranno per il cliente, il "risultato" è ciò che rappresenta il reale obiettivo del cliente, la cui misura fornirà le dimensioni del palmario proporzionale (ossia il "premio", oltre all'onorario, pagato all'avvocato in caso di vittoria).
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Gli effetti
01|L'ORGANIZZAZIONE

L'avvocato, abituandosi a fornire una reportistica sui costi sostenuti e sui compensi maturati al termine di ogni attività, adotterà migliori criteri di controllo sulla sua attività
02|IL FISCO

I contratti tra clienti e professionisti dovranno corrispondere alle fatture e permettono maggiori controlli fiscali

Gli elementi base

L'OGGETTO

L'oggetto dell'incarico deve essere descritto, specificando se si tratti di assistenza legale stragiudiziale (come per la consulenza contrattualistica o l'attività di compliance societaria), oppure di difesa e rappresentanza in uno specifico giudizio

LE ATTIVITÀ

Occorre dettagliare, se possibile, le attività che il professionista dovrà compiere, oppure le fasi cui queste attività possono essere ricondotte, precisando il livello di complessità

LE RISORSE UMANE

Nel contratto è necessario indicare le risorse che saranno impiegate: uno o più professionisti o tutto il gruppo, o anche eventuali specialisti o consulenti

I COSTI

Devono essere indicati i costi di ciascuna attività, o fase, e il loro criterio di determinazione. Potranno essere utilizzate, a seconda dei casi, formule che fanno riferimento all'esperienza, al tempo di lavorazione della pratica da parte del professionista o del team, o alle attività poste in essere, elencate nella loro sequenza cronologica, come in una check list

IL TETTO ALLE ORE

Nei contratti basati su un costo orario, potrà essere fissato a priori un "cap", ovvero un tetto di ore: una volta raggiunto, le prestazioni non vengono più conteggiate
L'AUMENTO MASSIMO

È possibile prevedere una eventuale percentuale massima di aumento, che si applica se si presenta la necessità di impiegare più tempo o più risorse o personale qualificato, a cui inizialmente non si era pensato

I TEMPI

I legali devono precisare i tempi indicativi per ciascuna attività o fase e, soprattutto, quelli in cui si impegnano a monitorare l'andamento. La tempistica delle attività, soprattutto nel caso di attività giudiziale, è fuori dal controllo degli avvocati. I legali però possono garantire la rapida lavorazione di quanto a loro spetta, calcolando e definendo i tempi di realizzazione di ciascuna attività o fase. Impegnarsi a una reportistica che verifichi l'andamento delle attività e la loro rispondenza ai piani consentirà di apportare le necessarie modifiche "in corsa", al contratto e di non incorrere in probabili, e spesso involontari, inadempimenti o ritardi nell'adempimento

 
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