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Newsletter del 29 Luglio 2013

Imprese con obbligo di Pec
di Alessandro Mastromatteo
Benedetto Santacroce


Entro domenica 30 giugno (1°luglio) l'utilizzo della posta elettronica certificata diventerà obbligatorio per tutti i soggetti con attività d'impresa. Come già previsto per professionisti e imprese costituite in forma societaria, anche le imprese individuali dovranno dotarsi di una casella di Pec, pena l'irrogazione di sanzioni pecuniarie.
La Pec costituisce di per sé una modalità di trasmissione valida a tutti gli effetti di legge, garantendo al mittente la certezza che il messaggio non solo è stato spedito ma che è stato anche consegnato al destinatario. Queste caratteristiche hanno contribuito a diffondere il ricorso allo strumento nei rapporti tra imprese, cittadini e pubbliche amministrazioni. Non è un caso se lo stesso Codice dell'amministrazione digitale, all'articolo 5-bis, comma 1, impone dal 1° luglio 2013 la presentazione esclusivamente tramite Pec di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra imprese e Pa. Anche per far fronte a quest'obbligo, è stata disposta l'istituzione presso il ministero per lo Sviluppo economico dell'Ini-Pec, indice nazionale degli indirizzi Pec di imprese e professionisti, secondo le modalità individuate con decreto ministeriale del 19 marzo 2013.
Si tratta di un elenco pubblico cui potranno accedere pubbliche amministrazioni, professionisti, imprese, gestori o esercenti di pubblici servizi e cittadini per conoscere, tramite sito web e senza necessità di autenticazione, gli indirizzi di Pec.
L'utilizzo della casella di posta elettronica certificata come mezzo di comunicazione privilegiato nei rapporti con le pubbliche amministrazioni riguarda anche i cittadini. Dal 1° gennaio 2013, infatti, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale ove dichiarato nella costituenda Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr).
Il dialogo via posta certificata è fortemente perseguito anche in altri settori della vita pubblica, a iniziare dal mondo giudiziario. In tale ambito, analogamente a quanto già previsto per il processo tributario, le misure in materia di processo civile telematico, di cui al Dpr 44/2011, prevedono l'invio a mezzo Pec da parte dell'ufficio giudiziario delle comunicazioni indirizzate al soggetto abilitato esterno o all'utente privato. Questo canale va utilizzato anche per le richieste telematiche di notificazione da parte degli uffici notificazione esecuzioni e protesti, il cui sistema informatico, eseguita la notificazione, trasmette a chi ha richiesto il servizio il documento informatico con la relazione di notificazione sottoscritta mediante firma digitale, nonché le ricevute di Pec.
L'articolo 16-bis del decreto legge 179/2012 dispone inoltre, a decorrere dal 30 giugno 2014, che nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite abbia luogo esclusivamente con modalità telematiche. Il deposito è attestato dal momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore Pec del ministero della Giustizia. In modo analogo, la notifica di atti giudiziali da parte degli avvocati avviene a mezzo di Pec all'indirizzo risultante da pubblici elenchi.
Infine, nelle procedure concorsuali, l'articolo 17 del decreto legge 179/2012 dispone la notifica telematica del ricorso per la dichiarazione di fallimento mediante comunicazione all'indirizzo di Pec, imponendo ai creditori di presentare la domanda di insinuazione al passivo per via telematica e al curatore di effettuare comunicazioni utilizzando la casella certificata conosciuta. La procedura di espropriazione presso terzi, di cui agli articoli 543 e seguenti del Codice di procedura civile, prevede che, quanto alla forma del pignoramento, ulteriore requisito formale dell'atto è l'indicazione dell'indirizzo di Pec del creditore procedente, così come la dichiarazione del terzo, ex articolo 547, potrà essere inviata al creditore procedente a mezzo raccomandata ovvero mediante posta elettronica certificata.
Il decreto 55/2013, nel dettare le modalità di fatturazione elettronica nei confronti delle pubbliche amministrazioni, ha inoltre individuato la Pec come uno dei canali di trasmissione della fattura al sistema di interscambio. Nel settore pagamenti delle pubbliche amministrazioni, l'articolo 6 del decreto legge 35/2013 ha disposto, entro il 30 giugno 2013, di comunicare ai creditori, anche a mezzo posta elettronica certificata, l'importo e la data entro la quale provvederanno ai pagamenti dei debiti scaduti. Infine, come da comunicato stampa del 24 giugno 2013, le cartelle di pagamento saranno notificate da parte di Equitalia a mezzo Pec, per ora in via sperimentale alle persone giuridiche con sede in quattro regioni pilota.
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L'ATTIVAZIONE
- Per acquistare una casella di Pec è necessario rivolgersi ai soggetti iscritti nell'elenco pubblico dei gestori di posta elettronica certificata o a uno dei distributori autorizzati

- Tutti i professionisti iscritti in albi ed elenchi si sono dovuti dotare di un indirizzo di Pec e comunicarlo al proprio Ordine di appartenenza entro il 29 novembre 2009
- Quanto invece alle imprese, la dichiarazione della Pec al registro imprese avviene attraverso una pratica di comunicazione unica
- In aggiunta, il legale rappresentante della società ha la possibilità, se dotato di firma digitale, di dichiarare direttamente la Pec al registro imprese attraverso le funzioni semplificate disponibili su www.registroimprese.it
- È possibile dichiarare l'indirizzo Pec della società anche nell'ambito di un qualsiasi altro adempimento di comunicazione unica (ad esempio in una pratica di rinnovo cariche, di modifica dell'indirizzo della sede, eccetera)

Per la tabella fare riferimento al pdf
 
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