PAGINA A CURA DI
Maurizio Di Rocco
Il Codice del consumo (dlgs 6 settembre 2005, n. 206) tutela i diritti dei consumatori nei confronti degli operatori economici professionali delineando numerose ipotesi di responsabilità in capo a questi ultimi: dal marketing aggressivo, alle vendite di beni e servizi, all'e-commerce, al credito al consumo, ai viaggi ed alle vacanze tutto compreso.
Il Codice del consumo
Tra i diritti fondamentali che il Codice riconosce in capo ai consumatori e la cui violazione può costituire una fonte di responsabilità per aziende e professionisti vi sono: il diritto alla tutela della salute; alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi; il diritto ad un'adeguata informazione e ad una corretta pubblicità nonchè alla correttezza, alla trasparenza ed all'equità nei rapporti contrattuali.
In linea generale, si può dire che il professionista abbia un vero e proprio obbligo di educazione e informazione nei confronti del consumatore, obbligo che gli impone non solo di esplicitare compiutamente le caratteristiche e le qualità dei beni e dei servizi offerti, ma anche di evitare qualunque pratica commerciale scorretta, ingannevole e aggressiva. Lo stesso Codice interviene anche a impedire che il professionista possa abusare della propria forza contrattuale a svantaggio del consumatore.
Così l'articolo 33 definisce “vessatorie” e quindi nulle le clausole che, malgrado la buona fede del professionista, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi assunti contrattualmente. Particolari regole, poi, sono previste per i contratti negoziati a distanza oppure fuori dai locali commerciali, in ordine ai quali viene garantita una speciale tutela del consumatore. In questi casi, infatti, i professionisti devono adempiere a una serie di obblighi informativi pre-contrattuali volti ad assicurare il rispetto dei principi di lealtà e buona fede nelle trattative.
Indipendentemente dalle modalità con cui viene concluso un contratto, la responsabilità dei professionisti assume una specifica rilevanza nella compravendita dei beni: gli articoli 128 e seguenti del Codice, infatti, concedono al consumatore una garanzia biennale per il caso di consegna di beni non conformi al contratto di vendita: tale garanzia non è derogabile dal venditore, che sarà chiamato a risponderne indipendentemente dal fatto che egli sia anche produttore del bene.
Il Codice del turismo
Oltre che dal Codice, i rapporti tra professionisti e consumatori vengono regolamentati anche da altre discipline codicistiche quali, ad esempio, il Codice del turismo (dlgs 23 maggio 2011, n. 79), che interviene a regolamentare, nello specifico, i contratti di viaggio e turismo e le relative ipotesi di responsabilità dei tour operator. Secondo quanto stabilito dall'articolo 47, il danno da vacanza rovinata costituisce ormai una forma di responsabilità piuttosto ben definita, che non dipende necessariamente dalla sussistenza di una perdita patrimoniale per il turista-consumatore, ma può derivare anche semplicemente dallo stress o dal turbamento psicologico connesso, ad esempio, alla fruizione di servizi turistici di qualità inferiore rispetto a quanto promesso, oppure al mero ritardo nell'esecuzione di una trasferta aerea o ferroviaria.
Il Codice della privacy
Il dlgs 196/2003, infine, prevede un'importante forma di tutela del cittadino-consumatore in caso di lesione della riservatezza e della dignità personale. Oltre che dalla non corretta gestione delle informazioni assunte, il danno “da informazione” può derivare anche dalla mera divulgazione di informazioni parziali o non aggiornate, nonchè dalla mancata attuazione delle misure minime di sicurezza previste dal codice stesso. La responsabilità civile in caso di danno da informazione prevista si basa, infatti, sul semplice principio fondamentale per cui “chiunque cagiona ad altri un danno per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
La giurisprudenza
01|VACANZA ROVINATA
Il diritto al risarcimento spetta non solo al turista promotore dell'azione, ma anche agli altri turisti-consumatori intervenuti nel giudizio contro il tour operator che ha venduto loro un pacchetto vacanza non corrispondente a quello pubblicizzato. Inoltre la Cassazione ha ribadito che la prova dell'inadempimento è sufficiente a provare anche il verificarsi del danno, poiché gli stati psichici interiori dell'attore non possono formare oggetto di prova diretta e sono desumibili sia dalla mancata realizzazione della finalità turistica propria del contratto, sia dalla regolamentazione contrattuale delle attività e dei servizi.
Tribunale di Napoli, sezione XII civile, sentenza del 18 febbraio 2013, n. 2195 e Cassazione civile, sezione III, sentenza 11 maggio 2012, n. 7256
02|FERROVIE
I viaggiatori hanno diritto al rimborso parziale del prezzo del biglietto del treno in caso di ritardo significativo, anche se questo è causato da forza maggiore, come maltempo o agitazioni sindacali.
Corte di Giustizia Ue, sezione I, sentenza 26 settembre 2013, n° C-509/11
03|CREDITO AL CONSUMO
È necessario fornire un pieno e tempestivo diritto di accesso agli atti a favore di chi è segnalato negativamente nell'ambito di un rapporto di erogazione o negoziazione del credito, per cui tutti i gestori di banche dati devono garantire la massima trasparenza ai soggetti presunti insolventi, mostrando loro il proprio dossier personale al massimo entro 15 giorni.
Cassazione, I sezione civile, 9 gennaio 2013, n. 349
04|BENE NON CONFORME
Non sussiste per il venditore il diritto di rifiutare la sostituzione di un bene non conforme, qualora questo sia l'unico rimedio possibile, anche se la rimozione di tale bene dal luogo in cui è installato impone costi sproporzionati.
Corte di giustizia Ue, sezione I, sentenza del 16 giugno 2011, n° C-65/09-C-87/09