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Newsletter del 30 Ottobre 2014

Fisco e cassa divisi tra professionisti e «assimilati»

L'articolo 95, comma 5, del Tuir, prevede che i compensi spettanti agli amministratori delle società e degli enti soggetti passivi Ires sono deducibili nell'esercizio in cui vengono corrisposti, precisando che quelli erogati sotto forma di partecipazione agli utili sono deducibili anche se non imputati al conto economico.
La norma trova applicazione anche con riferimento ai compensi spettanti agli amministratori di società di persone, per l'espresso richiamo in tal senso di cui all'articolo 56, comma 1, del Tuir. In estrema sintesi, pertanto, sono ammessi in deduzione dal reddito d'impresa, in base al criterio di cassa, sia i compensi determinati in misura fissa, sia quelli commisurati agli utili di esercizio, in deroga al generale principio della competenza sancito dall'articolo 109, comma 1, primo periodo, dello stesso Tuir.
La diversa quantificazione dei compensi spettanti agli amministratori (inquadrati a decorrere dal 2001 tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) non ha mutato il criterio di deducibilità dal reddito d'impresa. Questi ultimi, infatti, continuano a essere deducibili per cassa, indipendentemente dal loro inquadramento giuridico. Secondo quanto precisato dalle Entrate (circolare 57/E/2001), la finalità del citato articolo 95 è, infatti, quella di «far coincidere il periodo d'imposta in cui i compensi sono assoggettati a tassazione in capo all'amministratore con quello in cui gli stessi sono dedotti dal reddito dell'erogante».
L'assimilazione dei compensi ai redditi di lavoro dipendente, nonché l'espresso richiamo della relativa normativa in materia di determinazione del reddito (articolo 52 Tuir) all'articolo 51 del Testo unico hanno comportato che i compensi erogati all'amministratore entro il 12 gennaio debbono considerasi deducibili nel precedente periodo d'imposta in base al principio di cassa allargato (cfr circolari 7/E/2001 e 57/E/2001). Tale principio, peraltro, non trova applicazione quando i compensi spettanti all'amministratore siano per lo stesso inquadrabili tra i redditi di lavoro autonomo. Cosa che accade quando l'attività di amministratore è oggettivamente connessa alla professione esercitata. Rientrano in questa condizione i professionisti:
– per i quali la prestazione di amministratore rientra nell'oggetto proprio della professione (ad esempio dottori e ragionieri commercialisti);
– con incarico di amministratore in una società la cui attività è connessa alle mansioni tipiche della propria professione (ad esempio un ingegnere edile membro del consiglio di amministrazione di una società che opera nel settore delle costruzioni).
In tale ipotesi torna applicabile il criterio ordinario di deducibilità per cassa e il compenso sarà deducibile in capo alla società solo se pagato entro la fine dell'anno. Laddove non si verificasse tale situazione si determinerà un disallineamento tra il binario civilistico e quello fiscale. In tale ipotesi la società dovrà imputare a bilancio i compensi spettanti all'amministratore per competenza dovendo poi riprendere gli stessi ai fini del calcolo delle imposte e avendo cura, comunque, di rilevare la corrispondente fiscalità differita attiva.
Ai fini della deducibilità del compenso in capo alla società erogante è importante identificare il momento in cui i pagamenti si considerano effettuati. Al riguardo va ricordato che in caso di emissione di un assegno rileverà la data di consegna dello stesso mentre nessuna rilevanza potrà essere attribuita alla circostanza che il versamento sul conto corrente del percettore intervenga in un momento successivo e in un diverso periodo d'imposta. Per i pagamenti effettuati mediante bonifico bancario, invece, la data rilevante è quella in cui il beneficiario riceve l'accredito sul conto corrente (si vedano le risoluzioni 138/E/2009 e 38/E/2010).
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