Anche i professionisti possono emettere la fattura differita, cioè dopo l'effettuazione dell'operazione che, per le prestazioni di servizi, coincide con l'incasso del corrispettivo. La possibilità di ritardare l'emissione del documento è prevista dall'articolo 21, comma 4, lettera a), del Dpr 633/72 ed è precisata dalla circolare 18/E/2014 dell'agenzia delle Entrate.
Il nuovo testo del comma 4 (introdotto dalla legge di stabilità del 2013, la 228/2012) concede la possibilità di emettere una sola fattura, entro il 15 del mese successivo rispetto a quello di effettuazione dell'operazione, con il dettaglio delle diverse operazioni effettuate nel mese solare precedente nei confronti di uno stesso soggetto. Può trattarsi di:
- cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione e con le caratteristiche determinate dal Dpr 472/96;
- prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione.
Di fatto, la legge di stabilità del 2013 ha esteso alle prestazioni di servizi il regime già applicabile alle cessioni di beni. E la novità interessa anche i professionisti, oltre ai commercianti, che possono beneficiarne anche se hanno eseguito una sola operazione nel mese solare. Ma fino all'emanazione della circolare 18/E non era chiaro quali fossero i documenti riconducibili nella nozione di «idonea documentazione».
La circolare individua a titolo esemplificativo come idonea documentazione per l'applicazione della norma: l'attestazione di avvenuto incasso del corrispettivo; i contratti; le note di consegna lavori; le lettere di incarico; eventuali relazioni professionali. È fondamentale che da questi documenti si possa desumere con certezza la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti.
In base a queste indicazioni, si può desumere che per i notai il repertorio è un documento sufficiente per emettere la fattura differita. Dal repertorio notarile infatti si desumono chiaramente: la prestazione eseguita (ad esempio, una cessione immobiliare o un atto di mutuo), la data dell'atto e le parti contraenti. Per quanto riguarda la data di effettuazione della prestazione, rileva non tanto la data dell'atto, ma la data di avvenuto pagamento, che è il momento in cui l'operazione si considera effettuata ai fini Iva. La data di avvenuto incasso non è indicata nel repertorio notarile, ma il notaio può attestare di avere percepito il corrispettivo con un documento ad hoc o con altra documentazione (ad esempio l'estratto conto bancario).
Anche per gli altri professionisti gli elementi per individuare le prestazioni svolte possono risultare in altro modo oltre che dalla documentazione indicata dall'agenzia delle Entrate. Ad esempio, si potrebbe utilizzare la fattura pro forma. Si tratta di un documento in cui il professionista indica le prestazioni eseguite (ad esempio, l'assistenza per la redazione di un accordo transattivo) e il destinatario (le parti). Ma anche alla fattura pro forma, come al repertorio, manca un elemento essenziale: la data di effettuazione dell'operazione.
Più in generale, il problema riguarda varie categorie professionali, perché sia la lettera di incarico, sia la procura alle liti, ad esempio in caso di contenzioso tributario, potrebbero non riportare la data di incasso che solitamente è successiva, a eccezione del caso in cui sia stato versato un acconto. In questo caso, l'incasso deve essere dimostrato con altri mezzi, come l'assegno o la ricevuta di bonifico.
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