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Newsletter del 26 Febbraio 2015

Passaggio obbligato alla negoziazione

Conto alla rovescia per la negoziazione assistita obbligatoria: da lunedì prossimo, 9 febbraio, prima di iniziare davanti al giudice alcune tipologie di controversie civili, occorrerà rivolgersi agli avvocati per avviare un percorso di negoziazione strutturato.

Si tratta di un filtro preventivo all’azione giurisdizionale in chiave dichiaratamente deflattiva che il legislatore ha introdotto con la recente riforma della giustizia civile (decreto legge 132/2014), affiancandosi alla mediazione e agli altri strumenti di soluzione stragiudiziale delle controversie. Inoltre, il Dl ha introdotto, già dallo scorso settembre, la possibilità di cercare di chiudere le liti con la negoziazione assistita facoltativa (esclusa solo per le cause che riguardano diritti indisponibili o in materia di lavoro) e di trasferire le cause pendenti di fronte a un collegio di arbitri composto da avvocati.

Il raggio d’azione

Da lunedì prossimo la negoziazione assistita diventa «condizione di procedibilità» in giudizio in due casi:

per chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti;

e per chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme fino a 50mila euro, escluse le materie in cui è obbligatorio tentare la mediazione.

Attenzione però: una serie di controversie sono escluse esplicitamente dal raggio d’azione della negoziazione assistita obbligatoria. Si tratta, intanto, delle controversie che riguardano obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori. Inoltre, per quel che riguarda le azioni per il recupero del credito, la negoziazione assistita non è condizione di procedibilità se il creditore intende agire con decreto ingiuntivo. Le nuove regole, poi, non si applicano: nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite; nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata; nei procedimenti in camera di consiglio; nell’azione civile esercitata nel processo penale; nei casi in cui la parte può stare in giudizio personalmente.

La procedura

Per avviare la procedura di negoziazione assistita, la parte che vuole iniziare una causa deve, tramite il proprio avvocato, invitare l’altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Se invece ci si rivolge al giudice senza prima procedere alla negoziazione assistita, la domanda giudiziale è improcedibile. Ma l’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice, quando rileva che la negoziazione assistita è già iniziata ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza al massimo dopo tre mesi. Procede allo stesso modo quando verifica che la negoziazione non è stata esperita e, contestualmente, assegna alle parti il termine di 15 giorni per trasmettere l’invito.

Una volta comunicato l’invito, se l’altra parte non aderisce o rifiuta entro 30 giorni da quando l’ha ricevuto, la condizione di procedibilità si considera avverata. Si può quindi iniziare (o proseguire) il processo e il comportamento poco collaborativo della parte verso la negoziazione assistita potrà essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e della responsabilità della parte per aver agito o resistito con malafede o colpa grave.

Se l’invito invece viene accettato, le parti, con i loro avvocati, devono redigere la convenzione di negoziazione assistita e gli avvocati certificano l’autografia delle sottoscrizioni apposte alla convenzione sotto la propria responsabilità professionale.

La convenzione di negoziazione – da redigere in forma scritta a pena di nullità - deve precisare il termine concordato dalle parti per svolgere la procedura: che non deve essere inferiore a un mese, né superiore a tre mesi, prorogabile per altri 30 giorni su accordo tra le parti. La convenzione deve anche precisare l’oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti indisponibili o vertere in materia di lavoro. Se la procedura si chiude senza che le parti abbiano trovato un accordo, la condizione di procedibilità si considera avverata e si può quindi iniziare o proseguire il processo.

Se invece le parti, durante la negoziazione assistita, raggiungono un accordo che compone la lite, questo ha valore esecutivo, anche ai fini dell’iscrizione di ipoteca giudiziale, purché sia sottoscritto dagli avvocati che certificano l’autografia delle firme delle parti e la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico. L’atto di precetto fondato sull’accordo deve contenere l’integrale trascrizione del medesimo accordo.

Le spese

Quando il procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda, all’avvocato non è dovuto compenso dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La parte deve consegnare all’avvocato una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo avvocato, e a produrre, se l’avvocato lo richiede, la documentazione che prova la veridicità di quanto dichiarato.

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I PRINCÌPI CARDINE DELLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA OBBLIGATORIA

LE CONTROVERSIE

Chi vuole esercitare un’azione in giudizio in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, chi intende proporre in giudizio una domanda per il pagamento a qualsiasi titolo di somme fino a 50mila euro (esclusi i casi in cui è prevista la mediazione come condizione di procedibilità) e chi vuole proporre un’azione relativa a una controversia in materia di contratto di trasporto o di sub-trasporto deve, tramite il suo avvocato, invitare l’altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita

LA CONVENZIONE

La convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza di avvocati iscritti all’albo

L’ASSISTENZA LEGALE

La convenzione di negoziazione assistita deve essere conclusa con l’assistenza di uno o più avvocati. Nei casi in cui è condizione di procedibilità per la domanda giudiziale, all’avvocato non è dovuto alcun compenso da chi ha diritto al patrocinio a spese dello Stato. Il cliente deve presentare all’avvocato una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e produrre, se l’avvocato lo richiede, la documentazione che prova la situazione


IL PERCORSO DELLA LITE CON LA CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ

Se si va in causa senza negoziazione

Se la domanda giudiziale viene presentata senza prima procedere alla negoziazione assistita, la domanda è improcedibile. L’improcedibilità deve però essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata dal giudice d’ufficio non oltre la prima udienza. Se il giudice rileva che la negoziazione è iniziata ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo il termine concordato dalle parti per la procedura. Se il giudice rileva che la negoziazione non è stata esperita, assegna alle parti il termine di 15 giorni per comunicare l’invito alla negoziazione

l’invito alla negoziazione

Per avviare il procedimento, la parte interessata, tramite l’avvocato, deve inviare un invito all’altra parte a stipulare la convenzione.

L’invito deve indicare l’oggetto della controversia e contenere l’avvertimento che la mancata risposta entro 30 giorni dalla ricezione o il rifiuto possono essere valutati dal giudice ai fini delle spese del giudizio e della responsabilità della parte per avere agito o resistito con mala fede o colpa grave

Se l’invito viene rifiutato

Se l’altra parte non aderisce all’invito o lo rifiuta entro 30 giorni dalla sua ricezione, la condizione di procedibilità si considera avverata.

Si può quindi iniziare o proseguire il processo


Se l’invito viene accettato

Se l’invito viene accettato, le parti, con i loro avvocati, redigono la convenzione di negoziazione assistita. La convenzione deve essere redatta in forma scritta a pena di nullità e deve precisare l’oggetto della controversia e il termine concordato dalle parti per la procedura, non inferiore a un mese e non superiore a tre mesi, prorogabile di altri 30 giorni su accordo delle parti. Gli avvocati certificano l’autografia delle sottoscrizioni apposte alla convenzione sotto la propria responsabilità professionale


non si raggiunge un accordo

Se le parti non raggiungono un accordo entro il termine concordato nella convenzione di negoziazione assistita, si redige la dichiarazione di mancato accordo, certificata dagli avvocati designati.
La condizione di procedibilità si considera avverata e si può quindi iniziare o proseguire il processo


si raggiunge un accordo

L’accordo che compone la controversia deve essere sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono.

Gli avvocati certificano l’autografia delle firme e la conformità dell’accordo alle norme imperative

e all’ordine pubblico


GLI EFFETTI DELL’ACCORDO

L’accordo costituisce titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

Se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti soggetti a trascrizione, per poterlo trascrivere la sottoscrizione del processo verbale di accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale autorizzato.

Costituisce illecito deontologico per l’avvocato impugnare un accordo che ha partecipato a redigere.

I difensori che sottoscrivono l’accordo raggiunto dalle parti a seguito della convenzione devono trasmetterne copia al consiglio dell’Ordine circondariale del luogo ove l’accordo è stato raggiunto, o al consiglio dell’Ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati


 
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