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Newsletter del 26 Febbraio 2015

Imprese senza dipendenti, tassato il credito Irap del 10%

Il nuovo credito di imposta Irap 10% per le imprese senza dipendenti va tassato come sopravvenienza attiva. Il chiarimento giunge dalle risposte fornite dall’agenzia delle Entrate durante la diretta Telefisco di ieri. Per i professionisti, nessuna imposizione a seguito della irrilevanza fiscale delle sopravvenienze.

La legge di stabilità ha introdotto, per i contribuenti che non si avvalgono di personale dipendente, un credito di imposta pari al 10% dell’Irap liquidata in dichiarazione. Il nuovo credito, che sarà utilizzabile in compensazione nel modello F24 dall’anno nel corso del quale viene presentata la dichiarazione Irap, va contabilizzato in bilancio in contropartita di un provento del conto economico.

La legge non prevede il regime del credito di imposta ai fini del reddito di impresa o di lavoro autonomo, restando dunque da stabilire se si tratti di un provento in tutto o in parte imponibile, ovvero se si configuri, di fatto, una indiretta riduzione dell’onere per tributo regionale, irrilevante fiscalmente.

Durante Telefisco di ieri, le Entrate, rispondendo a uno specifico quesito, hanno precisato che il provento derivante dall’iscrizione del credito costituisce, per i titolari di reddito di impresa, una sopravvenienza attiva tassabile ai sensi dell’articolo 88 del Tuir. Nella risposta è stato altresì precisato che il credito di imposta non rileva invece per i professionisti posto che, ai sensi dell’articolo 54 del Tuir, le sopravvenienze non costituiscono elementi che concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo.

Il chiarimento dell’Agenzia, che si basa sul tenore letterale della legge, comporta di fatto una forte attenuazione del beneficio introdotto dalla legge di stabilità per le imprese senza personale. L’intervento era infatti finalizzato a ripristinare, per questi contribuenti (che non usufruiscono della deduzione del costo del lavoro), la riduzione di aliquota (dal 3,9% al 3,5%) che era prevista dal decreto legge 66/2014 ed è stata abrogata dalla stessa legge di stabilità. Se infatti le imprese devono tassare il credito di imposta, la misura dell’Irap (al netto del credito) scenderà non già al 3,5%, bensì al 3,62% (società che scontano Ires del 27,5%). Non va poi trascurato il fatto che l’articolo 88 del Tuir dichiara imponibili i proventi rilevati a fronte di oneri dedotti in precedenti esercizi, requisito non valido per l’Irap, se non per una piccola parte.

In attesa che il legislatore ponga rimedio a questo pasticcio, dichiarando l’irrilevanza fiscale del credito di imposta, restano da valutare alcune ricadute della precisazione ministeriale. Innanzitutto, va individuato il periodo di imposta in cui questa sopravvenienza attiva deve concorrere a formare il reddito. Applicando le regole dell’articolo 109 del Tuir (certezza e determinabilità oggettiva), è da ritenere che la tassazione debba avvenire nel periodo di imposta in cui viene presentata la dichiarazione Irap da cui emerge il credito (2016 per il credito Irap 2015). Ciò, ancorché l’imputazione contabile del provento debba preferibilmente avvenire nel medesimo esercizio (nell’esempio, il 2015) di rilevazione dell’Irap (principio di correlazione e competenza). In secondo luogo, la tassazione autonoma del credito di imposta farà sì che (per le imprese che hanno oneri finanziari) la deduzione Irap da Ires (Dl 185/2008), pari al 10% dell’imposta regionale pagata nell’esercizio, continuerà ad applicarsi sull’importo al lordo del credito stesso.

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