L'aliquota previdenziale dei lavoratori autonomi iscritti presso l’Inps alla Gestione separata è confermata nella misura del 27% anche per il 2016. Il comma 107 del maxiemendamento approvato dall'Aula del Senato con voto di fiducia evita così l'aumento al 28% previsto dall'articolo 10-bis del Dl 192/2014. Il blocco interessa i soli lavoratori autonomi titolari di posizione fiscale ai fini Iva, iscritti in via esclusiva alla gestione separata Inps tenuti al pagamento dell'aliquota contributiva in misura piena e, quindi, anche al versamento della percentuale aggiuntiva dello 0,72 per cento destinato al finanziamento delle misure assistenziali.
Dal 1°gennaio aumenta, invece, dal 23,50 al 24% l'aliquota a carico contributiva pensionistica corrisposta dai lavoratori autonomi titolari di pensione o assicurati anche presso altre forme pensionistiche obbligatorie. Potrebbe essere il caso, per esempio, di un lavoratore dipendente che svolga contestualmente una attività professionale per la quale non vi è obbligo o possibilità di iscrizione a Casse di categoria.
L'aumento di un punto dell'aliquota pensionistica è previsto anche per gli iscritti alla Gestione Separata che non sono titolari di partita Iva quali i collaboratori coordinati e continuativi, gli associati in partecipazione che apportano l'attività lavorativa e, a determinate condizioni, i lavoratori autonomi occasionali. L'articolo 1, comma 79, della legge 247/2007 ha, infatti, disposto il graduale adeguamento delle aliquote contributive pensionistiche che passano al 31% per il 2016, al 32% per il 2017 e al 33% a decorrere dal 2018, con l'aggiunta, anche per loro, dello 0,72 per cento destinato all'assistenza.
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