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Newsletter del 09 Giugno 2016

Per i collaboratori si sblocca l’indennità di disoccupazione

I titolari di partita Iva che non esercitano l’attività, i cosiddetti “silenti”, devono chiudere la posizione se intendono presentare la domanda di disoccupazione per i collaboratori (Dis-coll). È una delle avvertenze contenute nella circolare 74/2016 con cui l’Inps fornisce le istruzioni per la richiesta della Dis-coll riferita al 2016, riservata ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti in via esclusiva alla gestione separata, non pensionati e privi di partita Iva, che hanno perduto involontariamente l’occupazione.

L’indennità, introdotta in via sperimentale per il 2015, è stata prorogata dalla legge di Stabilità 2016 con riferimento agli eventi che si verificano quest’anno, nel limite di spesa di 54 milioni di euro ed è riconosciuta a condizione che il richiedente:

al momento della domanda di prestazione sia in stato di disoccupazione e abbia dichiarato la propria immediata disponibilità al lavoro o alla partecipazione a misure di politica attiva concordate con il centro per l’impiego. La domanda di indennità Dis-coll all’Inps vale come dichiarazione di disponibilità;

possa far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio 2015 alla cessazione dal lavoro. L’accredito contributivo mensile presuppone il rispetto del minimale annuo che, per il 2015 e 2016, è pari a 15.548,00 euro, quindi una mensilità di contribuzione corrisponde a un compenso di almeno 1.295,66 euro.

Ai fini della verifica del requisito contributivo sono considerati utili i periodi di contribuzione figurativa per maternità.

L’indennità è destinata ai collaboratori coordinati e continuativi, con esclusione di amministratori, sindaci e revisori di società ed enti e di tutti quei soggetti tenuti per altro titolo all’iscrizione alla gestione separata quali assegnisti di ricerca, dottorandi, titolari di particolari borse di studio. L’indennità ammonta al 75% del reddito imponibile previdenziale, se uguale o inferiore a 1.195 euro mensili; se il reddito è superiore, l’indennità è incrementata di una somma pari al 25% del differenziale tra l’importo e il reddito medio mensile. Il sussidio non può in ogni caso superare i 1.300 euro e a partire dal quarto mese si riduce del 3% ogni mese.

La durata è pari alla metà dei mesi di contribuzione nel periodo utile, ma non può comunque superare i sei mesi. Dal calcolo si escludono periodi che hanno già dato diritto a una prestazione precedente.

Per fruire dell’indennità i beneficiari devono presentare la domanda all’Inps entro 68 giorni dalla data di cessazione della collaborazione. In questa fase transitoria, per le cessazioni intervenute dal 1° gennaio 2016 alla data di pubblicazione della circolare 74/2016 i giorni decorrono da quest’ultima, ossia dal 5 maggio e terminano quindi il 12 luglio. La prestazione verrà corrisposta a partire dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione dal lavoro.

Qualora il beneficiario della Dis-coll si rioccupi con un contratto di lavoro dipendente, l’indennità è sospesa d’ufficio, in base alla comunicazione del datore di lavoro, se il contratto è di durata pari o inferiore a cinque giorni, invece si decade dal diritto se la durata è superiore. Qualora il beneficiario intraprenda una attività di lavoro autonomo o di impresa è necessaria la comunicazione all’Inps entro trenta giorni e l’indennità non viene corrisposta se il reddito presunto supera quello che genera il diritto alle detrazioni fiscali (4.800 euro per il lavoro autonomo, 8mila per i parasubordinati). L’indennità è del tutto cumulabile con i voucher, se l’importo degli stessi non supera i 3mila euro netti nell’anno civile.

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