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Newsletter del 07 Luglio 2016

«Piccoli» esenti se c’è un solo dipendente

Imprese individuali e singoli professionisti esclusi dall’Irap, anche se esercitano l’attività con un dipendente. Per la Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 9451/16, depositata il 10 maggio 2016, sono estranei al tributo regionale i singoli professionisti, gli agenti e rappresentanti di commercio, gli artigiani e le imprese individuali che esercitano l’attività senza superare «la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive». In questo modo, la Cassazione ha messo la parola fine a una delle più rilevanti questioni in materia Irap, che erano state sottoposte ai giudici di legittimità già dall’anno 2015. Per le sezioni unite della Cassazione va enunciato il seguente principio di diritto: con riguardo al presupposto dell’Irap, il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente:

  • sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;

  • impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria, o meramente esecutive.

In questo caso si ha un’attività soggetta a Irap, con capacità contributiva ed entità produttiva di ricchezza autonomamente funzionante fino a quasi prescindere dall’opera del professionista o dell’imprenditore. Al contrario, l’Irap non è dovuta quando l’apporto del professionista o dell’imprenditore, con l’impiego di pochi beni strumentali e con un solo dipendente con mansioni di segreteria o meramente esecutive, costituiscono l’esclusiva attività produttiva, fermo restando che l’attività esercitata non può in alcun modo prescindere dall’opera del professionista o dell’imprenditore. Per mansioni meramente esecutive, si intendono, oltre a quelle di segreteria, anche altre mansioni quali, ad esempio, quelle infermieristiche o di pulizia dei locali. La recentissima sentenza della Cassazione “supera” la precedente sentenza 10777/2013, nella quale i giudici di legittimità avevano affermato che in presenza di un’impresa familiare l’attività svolta dai collaboratori comporta sempre l’assoggettamento all’Irap del valore della produzione, essendo stati gli stessi equiparati ai collaboratori non occasionali, dovendo prestare la propria attività in modo continuo e prevalente. Grazie alla sentenza 9451/16, sono ora escluse dall’Irap anche le imprese familiari, qualora si avvalgano di un solo collaboratore con mansioni esecutive.

Al contrario, non possono avvalersi dell’esclusione dall’Irap i contribuenti che si avvalgono dell’opera di un professionista più giovane o comunque di un collaboratore che viene direttamente coinvolto nell’esecuzione delle specifiche prestazioni rese ai clienti, come può essere il dipendente che tiene le contabilità gestite dal commercialista. Per non pagare l’Irap, le attività svolte dal dipendente devono essere “generiche”. Per essere soggetti all’Irap deve esserci un insieme tale da porre il professionista in una condizione più favorevole di quella in cui si sarebbe trovato senza di esso. Per fare sorgere l’obbligo di pagamento del tributo occorre l’esistenza di un apparato che non sia sostanzialmente ininfluente.

Deve cioè trattarsi di un “insieme” capace di fornire un effettivo “qualcosa in più”, come lo studio o i collaboratori, e di rendere più efficace o produttiva l’attività. Con la sentenza 9451/16, i giudici di legittimità hanno fatto chiarezza su uno dei punti più controversi in materia Irap. Per evitare la prosecuzione del contenzioso in materia, serve però l’introduzione di una norma chiara che non si presti ad equivoci. Al riguardo, si ricorda che, dopo tanti anni di liti inutili e dispendiose, ai fini Ilor, imposta soppressa nel 1998 e sostituita dall’Irap, in aggiunta all’esclusione totale dei professionisti, si stabilì che erano esclusi dall’Ilor, con effetto dall’anno 1991, anche «i redditi d’impresa, derivanti dall’esercizio di attività commerciali (...) organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari, ovvero con il lavoro dei soci, a condizione che il numero complessivo delle persone addette (...) compreso il titolare, non sia superiore a tre». Che sia questo il criterio o che sia un altro, l’importante è che venga dettata una norma per evitare ingiustizie.

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