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Newsletter del 19 Ottobre 2016

La Svizzera «sceglie» la trasparenza

Il 26 settembre scorso la Confederazione elvetica ha depositato lo strumento di ratifica presso l’Ocse della Convenzione sull’assistenza amministrativa in materia fiscale. Un passo deciso in avanti verso la trasparenza della Svizzera, che insieme ad altri 104 Paesi ha aderito a questo modello di convenzione multilaterale predisposto dall’Ocse.

Il cammino è partito da lontano: il modello di convenzione era stato, infatti, modificato in ambito Ocse attraverso un protocollo di modifica della convenzione che la aggiornava per tutti gli Stati membri ai nuovi standard sulla trasparenza e cooperazione internazionale, aprendo la facoltà per la sua sottoscrizione il 27 aprile 2010. La Svizzera ha poi proceduto alla sottoscrizione del testo così emendato di convenzione il 15 ottobre 2013, provvedendo solo nel corso del 2016 sia alla sua ratifica interna, sia al deposito presso l’Ocse. Con tale tempistica l’entrata in vigore della convenzione è prevista per il 1° gennaio 2017.

All’accordo internazionale partecipano moltissimi Paesi europei, tra cui l’Italia, il Regno Unito, il Lussemburgo, l’Austria, ma anche la Repubblica Popolare Cinese , il Canada , il Brasile , l’Argentina, il Messico, l’India, l’Arabia Saudita (solo per citare i Paesi più grandi), nonchè ex paradisi ormai collaborativi come San Marino e il Liechtenstein, le Isole Vergini Britanniche e le Isole Bermuda, le Isole Cayman. Gli Stati Uniti, pur avendo sottoscritto il Protocollo nel 2010, non hanno ancora proceduto al deposito della loro ratifica.

Le premesse della convenzione riguardano la presa d’atto che lo sviluppo della circolazione internazionale delle persone e dei capitali, dei beni e servizi ha altresì contribuito ad accrescere la possibilità per i contribuenti dei Paesi aderenti a poter evadere e compiere delle frodi fiscali. Questo fenomeno, secondo gli Stati stipulanti, può essere combattuto attraverso la cooperazione tra le loro autorità fiscali e lo strumento dell’accordo multilaterale permette al più ampio numero possibile di nazioni di aderire secondo standard uniformi internazionali. L’oggetto della convenzione riguarda appunto l’assistenza amministrativa in materia fiscale attraverso tre strumenti principali : lo scambio di informazioni (a richiesta, di gruppo o automatico) anche attraverso verifiche fiscali simultanee e all’estero; l’ausilio al recupero del credito fiscale all’estero anche attraverso provvedimenti conservativi a garanzia della riscossione e, da ultimo, una disciplina uniforme della notifica degli atti di accertamento di riscossione e dei documenti.

Riguardo lo scambio di informazioni è utile chiarire che la convenzione va a integrare quanto già contenuto nelle convenzioni bilaterali contro la doppia imposizione (Dtc) ovvero negli accordi specifici sullo scambio di informazioni (Tiea) e nell’ambito dell’Unione europea alla direttiva 2011/16 sullo scambio di informazioni tra i Paesi membri. Proprio da quest’ultima normativa comunitaria sembra mutuata la disciplina dello scambio spontaneo d’informazioni, secondo cui gli Stati aderenti alla convenzione possono comunicare agli altri senza una domanda preliminare informazioni relative a riduzioni o esenzioni anormali di imposte e/o trasferimenti fittizi di utili tra gruppi di imprese. Nella convenzione viene altresì ribadita (articolo 21, comma 4) la totale abolizione del segreto bancario, finanziario, fiduciario e di mandatari in genere. Anche lo strumento della verifica fiscale simultanea e all’estero risulta un’assoluta novità estesa ad un accordo multilaterale (ad oggi era previsto solo in alcuni accordi bilaterali o a livello comunitario) e potrebbe rivelarsi estremamente efficace in indagini finanziarie complesse su attività detenute in più Stati.

La convenzione in genere, comunque, è da considerarsi un vero e proprio strumento attuativo e integrativo delle convenzioni già in essere, tendente a uniformare e semplificare le procedure che prima d’ora scontavano la continua diversità delle singole discipline normative nazionali, in cui vengono indicati i contenuti essenziali della domanda di assistenza e disciplinata anche la procedura da utilizzare, nonché i diritti dei contribuenti a cui sono dedicati specifici articoli. Altra parte rilevante della convenzione è dedicata alla riscossione dei crediti fiscali; su questo fronte in particolare è prevista l’equiparazione giuridica tra i crediti fiscali dello Stato richiedente e di quello ricevente. Si richiede che vi sia un titolo idoneo alla riscossione, se però lo Stato richiedente agisce contro un non suo residente il titolo il credito non deve essere più contestato. Riguardo i crediti da recuperare nei confronti di persone decedute o nei confronti dei successori il recupero si limiterà alla sola successione ovvero nei limiti dei beni ricevuti dagli eredi.

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