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Newsletter del 22 Novembre 2016

Se l’automobile è un benefit le spese diventano deducibili

Il benefit auto dei dipendenti guida la deduzione dei costi da parte di imprese, società e professionisti con partita Iva. Se il veicolo detenuto dall’impresa o dal professionista è concesso in uso promiscuo a un lavoratore dipendente per oltre la metà del periodo di imposta (ovvero per oltre la metà del periodo di possesso, se l’auto è stata posseduta per meno di 365 giorni), tutti le spese sostenute sono deducibili al 70% (il 30% pertanto va tassato nella dichiarazione dei redditi) e non vi sono limiti di costo dell’auto. La concessione in uso dell’auto deve risultare dalla documentazione aziendale e il benefit deve evidentemente essere incluso nella busta paga per l’assoggettamento a Irpef e contributi.

Per le auto non assegnate, cioè utilizzate direttamente dal titolare della partita Iva (tranne il caso dei beni strumentali e di quelli degli agenti e rappresentanti), la deduzione fiscale ammessa scende drasticamente al 20% (l'80% è dunque da recuperare a tassazione) e scatta, inoltre, un tetto di 18.076 euro per calcolare ammortamenti e leasing.

In pratica, la quota fiscalmente deducibile si quantifica come segue: se il costo (Iva indetraibile compresa) è inferiore o uguale a 18.076 euro, l'ammortamento (auto in proprietà) o il canone (auto in leasing) deducibile è semplicemente il 20% di quello contabilizzato per competenza.

Se invece il costo è superiore a 18.076 euro, l’ammortamento deducibile è il 20% di quello calcolato su 18.0876 euro. Il canone di leasing deducibile si calcola invece moltiplicando il canone iscritto in bilancio per il rapporto tra 18.076 e il costo dell’auto, e ragguagliando il risultato al 20 per cento.

Le deduzione è invece sempre all'80% (con un costo dell’auto fiscalmente rilevante di euro 25.823, in luogo di 18.076) per agenti e rappresentanti.

Leasing
senza durata minima

Per i contratti di leasing, non è più prevista alcuna durata minima quale condizione per la deduzione dei canoni, ma solo un periodo minimo di deduzione fiscale dei canoni.

Per le autovetture, questo periodo minimo fiscale è pari a 48 mesi (corrispondente all’intera durata del processo di ammortamento, essendo il coefficiente del 25%).

Per le auto assegnate in benefit a dipendenti per oltre la metà dell’esercizio, il periodo minimo di deduzione è invece quello ordinario, pari alla metà della durata dell’ammortamento e dunque a 24 mesi.

La deduzione integrale di tutti i costi, a prescindere dal valore dell’autovettura si ha solo per i veicoli utilizzati in via esclusiva dall’impresa (non da professionisti) quali beni strumentali. Rientrano in questa definizione solamente i beni senza i quali l’attività dell’impresa non può essere svolta, come ad esempio le auto dei noleggiatori, delle scuole guida, dei taxisti, ecc.).

Così le autovetture
delle partite Iva

Autovetture utilizzate in via esclusiva come beni strumentali dell’impresa: la deduzione è integrale per tutti i costi. Si tratta di beni senza i quali l’attività dell’impresa non può essere svolta (noleggiatori, scuole guida, ecc.).

Auto concesse in uso promiscuo a dipendenti per oltre la metà dell'anno: è deducibile il 70% di tutte le spese sostenute. Non vi sono limiti di costo dell’autovettura.

Auto utilizzate direttamente dall’impresa o dal professionista: è deducibile il 20% dei costi sostenuti. Per ammortamenti e canoni di leasing, la percentuale si applica sull’importo determinato su un costo dell’autovettura non superiore a 18.076 euro. Per i canoni di noleggio, limite annuo di 3.615 euro, riferito alla sola quota del canone di pura locazione al netto dei servizi accessori.

Auto assegnate in benefit ad amministratori di società: valgono le deduzioni previste per le auto non assegnate. È però interamente deducibile il costo corrispondente al reddito in natura tassato in capo all’amministratore.

Auto di agenti e rappresentati di commercio. È deducibile l’80% dei costi sostenuti. Per ammortamenti e canoni di leasing la percentuale si calcola su importi determinati su un costo dell’auto non superiore a 25.823 euro.

Auto utilizzate per specifiche trasferte. Deducibile un importo non superiore al costo di percorrenza (tabelle Aci) o delle tariffe di noleggio per auto di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali (20 se con motore diesel).

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