È immediatamente esecutiva la sentenza tributaria che condanna l’Amministrazione al rimborso di somme, se il giudice non ritiene necessario la prestazione della garanzia da parte del contribuente. Ad affermarlo è la Ctp di Reggio Emilia, con la sentenza 310/01/16 depositata il 21 novembre 2016, la quale, pur in assenza del decreto del Mef, ha dato concreta attuazione alle nuove norme in materia di esecutività delle sentenze favorevoli al contribuente.
Il Dlgs 156/2015 ha introdotto l’esecutività immediata anche delle sentenze emesse dai giudici tributari favorevoli al contribuente. Il nuovo articolo 69 del Dlgs 546/92 obbliga gli Uffici a restituire quanto dovuto a prescindere dal passaggio in giudicato della decisione. Le somme chieste a rimborso dal contribuente o le spese di lite a carico dell’Ufficio, devono essere erogate nelle more del giudizio. La nuova norma, decorrente dal 1° giugno scorso, prevede poi che, per i rimborsi superiori a 10mila euro, diversi dalle spese di lite, il giudice possa subordinare l’esecutività (e quindi il pagamento in favore del contribuente) alla presentazione di una garanzia.
Una disposizione transitoria subordina l’applicazione del nuovo istituto a un decreto del Mef (a oggi non emanato), il quale deve disciplinare la durata, i termini e le modalità della garanzia ove richiesta dal giudice. La norma, però, non specifica se lo slittamento della decorrenza sia riferito solo alle decisioni nelle quali è richiesta una garanzia (come appare ragionevole) ovvero indistintamente a tutte le ipotesi favorevoli al contribuente.
Cosa dice l’Agenzia
Secondo l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate (circolare 38/E del 2015), la mancanza del provvedimento comporta la non entrata in vigore di tutte le nuove previsioni sull’esecutività delle sentenze, a prescindere da richieste o meno di garanzie dal giudice.
Si ritiene invece che per gli altri casi non disciplinati dal decreto (sentenze riferite a rimborsi inferiori a 10.000 euro, spese di lite, non necessità di garanzia, ecc) le nuove norme possano già trovare applicazione.
Le prime decisioni di merito
La Ctp di Reggio Emilia (sentenza 310/01/16), accogliendo il ricorso di una società proposto sul diniego ad un rimborso Ires, ha concluso dichiarando l’immediata esecutività della sentenza, poiché aveva escluso la necessità di garanzia.
In altre parole, quindi, secondo il Collegio emiliano, la nuova norma non trova applicazione solo nell’ipotesi in cui è richiesta una garanzia al contribuente, atteso infatti, che il decreto del Mef ne deve fornire le specifiche e le caratteristiche. Ad identiche conclusioni era già giunta la Ctp di Venezia (sentenza 316/13/2016), che, escludendo la necessità di garanzia, ha ritenuto immediatamente esecutiva la decisione.
Sul punto, anche se non si tratta di una situazione del tutto analoga, può tornare utile l’interpretazione della Corte di Cassazione in merito all’applicazione dell’articolo 8 dello Statuto del Contribuente sul rimborso delle fideiussioni, la cui operatività è demandata ad alcuni decreti mai emanati in questi anni.
Secondo i giudici di legittimità (sentenza 16409/2015) l’omessa emanazione del decreto ministeriale non può impedire l’operatività immediata di una disposizione contenuta nello Statuto del contribuente, che costituisce principio generale dell’ordinamento.
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